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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05558/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Dal testo emerge che il ricorso censurava l'affermazione di responsabilità, chiedendo sostanzialmente una diversa valutazione delle risultanze probatorie e una rilettura alternativa delle fonti di prova. In particolare, la difesa contestava la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni liberatorie rese da un fratello dell'imputato, già esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute corrette. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse meramente riproduttivo di censure già vagliate nel merito e diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000. Il testo non indica il reato specifico contestato, ma evidenzia che la sentenza d'appello che affermava la responsabilità dell'imputato è rimasta ferma per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata quale base per la condanna al versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, in assenza di elementi per escluderne l'applicazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove; il ricorso che si limita a sollecitare tale rivalutazione è inammissibile.
  • Le censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette non possono essere riproposte in cassazione senza specifici elementi di critica al ragionamento decisorio.
  • L'inattendibilità delle dichiarazioni liberatorie di un familiare dell'imputato, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non può essere rimessa in discussione in cassazione come questione di merito probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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