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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1805 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notifica del ricorso a mezzo pec in data antecedente al 15.04.2017 - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso - Notifica ratione temporis in modalità cartacea - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica via PEC è stata ritenuta inesistente e il ricorso inammissibile: prima del 15 aprile 2017, nella Regione Lazio, il ricorso doveva essere notificato in modalità cartacea, secondo il combinato disposto degli artt. 18, comma 3, e 20 del d.lgs. 546/1992. Il testo non riporta informazioni su spese o ulteriori statuizioni.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso tributario era stato notificato via PEC nella Regione Lazio prima del 15 aprile 2017, data dalla quale tale modalità di notifica è divenuta operativa in quella regione. La questione consisteva quindi nel verificare se la notifica telematica, effettuata prima della sua attivazione territoriale, fosse valida oppure dovesse essere eseguita in forma cartacea.

Norme richiamate

  • Art. 18, comma 3, del d.lgs. 546/1992

    la notifica inesistente, atteso che avrebbe dovuto essere eseguita in modalità cartacea, secondo quanto stabilisce il combinato disposto degli art. 18, co.3 e art. 20 del d. lgs 546/92

    In combinato con l’art. 20, la disposizione è applicata nel senso che, prima dell’attivazione della notifica telematica nella Regione Lazio, il ricorso doveva essere notificato in forma cartacea.

  • Art. 20 del d.lgs. 546/1992

    la notifica inesistente, atteso che avrebbe dovuto essere eseguita in modalità cartacea, secondo quanto stabilisce il combinato disposto degli art. 18, co.3 e art. 20 del d. lgs 546/92

    La disposizione, letta con l’art. 18, comma 3, è posta a fondamento della necessità di utilizzare la modalità cartacea quando la notifica telematica non era ancora operativa nel territorio interessato.

  • Decreto n. 163/2013 e decreti attuativi del Direttore Generale delle Finanze del 30 giugno 2016 e del 15 dicembre 2016

    La notifica del ricorso tributario a mezzo pec, nella Regione Lazio, è divenuta operativa solo a far data dal 15/4/2017, giusta decreto n. 163/13 e successivi decreti attuativi del Direttore Generale delle Finanze del 30/6/2016 e del 15/12/16

    Questi atti individuano il 15 aprile 2017 come data di avvio della notifica telematica nel Lazio; prima di tale data la PEC non era una modalità utilizzabile per notificare il ricorso tributario in quella regione.

Massime di principio

  • La validità della notifica telematica va verificata in base alla data e al territorio: occorre accertare che la modalità PEC fosse già stata attivata nella regione al momento della notifica.
  • Se la PEC non era ancora operativa nel territorio interessato, la notifica del ricorso tributario deve essere eseguita nella forma allora consentita; nel caso deciso, quella cartacea.
  • Secondo la decisione, la notifica PEC eseguita prima dell’attivazione territoriale è inesistente e comporta l’inammissibilità del ricorso, non una semplice irregolarità.

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