Cassazione Penale, Sentenza n. 47735/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 13/08/2024 che aveva parzialmente riformato l'ordinanza del GIP (23/07/2024): il Tribunale aveva annullato i capi 1-8, 9 e 14 e aveva riqualificato i capi 10, 11, 12 e 13 come delitto di truffa informatica ex art. 640-ter c.p., confermando comunque la misura cautelare degli arresti domiciliari. La Procura lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per la diversa qualificazione giuridica dei fatti operata dal riesame, sostenendo che sussistessero gravi indizi di concorso nel reato presupposto (riciclaggio/ricettazione), in particolare per l'accredito sui conti intestati all'indagato delle somme provento di truffa e l'immediato prelievo/bonifico; la difesa eccepiva la carenza di interesse della Procura a impugnare, atteso che la misura cautelare era stata confermata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il rilievo proposto dalla Procura attenga a una rivalutazione di merito degli elementi indiziari (travisamento della prova) che non è consentita in sede di legittimità: il controllo della Corte è limitato alla verifica della congruità logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato, non alla rinnovata valutazione della sufficienza o della razionalità della valutazione probatoria. Dal testo dell'ordinanza del riesame la Corte ha ritenuto coerente e non illogica l'opzione interpretativa del Tribunale (valorizzazione dell'uso del nome "Okolie" in alcuni episodi e dell'accredito sui conti intestati all'indagato) e ha quindi respinto il ricorso. Il provvedimento di riesame che ha confermato la misura cautelare resta dunque integro.
Norme richiamate
I capi 10-13 sono stati riqualificati come truffa informatica ex art. 640-ter; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del riesame nel ritenere plausibile tale qualificazione in base agli elementi indiziari esaminati.
Giurisprudenza Cassazione (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761)
Principio secondo cui la Corte di Cassazione, in sede di legittimità, non può procedere a una nuova valutazione degli elementi indiziari o alla verifica della sufficienza della motivazione su questioni di fatto; può solo accertare la congruità logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né la valutazione della prova: controlla solo la congruità logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.
- La riqualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice del riesame è ammissibile se fondata su una lettura coerente e non illogica degli elementi indiziari; eventuali valutazioni alternative spettano alla fase di merito.
- La conferma della misura cautelare può rendere irrilevante, ai fini dell'accesso in Cassazione del ricorso per la qualificazione dei reati, l'interesse concreto dell'ufficio che impugna; la difesa può eccepire la carenza di interesse.
- L'accredito sui conti intestati all'indagato costituisce elemento indiziario rilevante ma non necessariamente decisivo: la sua valutazione richiede ponderazione nel merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo profili di illogicità o violazione di legge.
- In contestazioni che riguardano reati informatici (art. 640-ter) è fondamentale documentare il nesso tra modalità di frode e responsabilità dell'indagato; la mancanza di riscontri oggettivi (strumenti informatici, prova certa dell'identità) può portare a riqualificazioni o ad attenuazioni delle accuse.
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