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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2482/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo relativo a condanne definitive in Romania per tentato omicidio, lesioni e danneggiamento. Denuncia tre motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione per presunta assenza del requisito della doppia punibilità, sostenendo che l'aggravante "in luogo pubblico" non sarebbe prevista dall'ordinamento italiano; in subordine chiede l'applicazione della fattispecie semplice della pena; 2) violazione del principio del ne bis in idem per mancanza di garanzie sulla fungibilità della custodia cautelare scontata in Italia con la pena da espiare in Romania, con richiesta in subordine di consegna limitata alla pena residua; 3) violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n.69/2005 per non aver valutato i legami familiari e lavorativi del ricorrente in Italia (fratello stabile e attività a Busalla) come ostativi alla consegna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha richiamato le modifiche del d.lgs. n.10/2021 che limitano il ricorso in cassazione, avverso sentenze di consegna per mandato di arresto europeo, ai soli motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p. Sul merito dei motivi: la questione della doppia incriminabilità è stata ritenuta infondata perché tutte le condotte indicate nel mandato sono penalmente rilevanti in entrambi gli ordinamenti indipendentemente dalle qualificazioni; la questione del ne bis in idem e della fungibilità della pena è stata considerata impropria in questa sede e da sollevare presso l'Autorità emittente; la doglianza relativa all'art. 18-bis è stata ritenuta generica e priva di documentazione attestante un effettivo e stabile radicamento in Italia, considerato invece assente alla luce delle dichiarazioni e dei dati oggettivi (presenza del ricorrente in Romania negli anni dei reati). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento è trasmesso alla Cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 7, comma 1

    Il ricorrente invoca la doppia punibilità ai sensi di tale norma; la Corte afferma che il requisito è soddisfatto quando le condotte sono punibili in entrambi gli ordinamenti, valutando la rilevanza penale dei fatti e non la corrispondenza letterale delle qualificazioni giuridiche

  • legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 2

    La norma riguarda i legami stabili del richiedente con lo Stato membro di esecuzione come possibile motivo per negare la consegna; la Corte ha ritenuto che il richiedente non abbia provato tali legami in maniera documentata

  • d.lgs. n. 10 del 2021

    Ha limitato l'accesso al ricorso per cassazione contro le sentenze di consegna per mandato di arresto europeo ai soli motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p., escludendo censure di merito o generiche sulla motivazione

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. a), b) e c)

    Sono i soli motivi formali ammessi per il ricorso in cassazione contro decisioni di consegna: violazione di legge, nullità e altre ipotesi tassative; questioni di merito e motivazione non sono più sindacabili

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto; la Corte ha applicato tale norma

  • Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui la doppia punibilità si valuta sulla base della punibilità delle condotte in entrambi gli ordinamenti indipendentemente dalla qualificazione formale dei reati

  • legge n. 69/20, art. 22, comma 5

    Norma richiamata per gli adempimenti di trasmissione alla Cancelleria relativi alla procedura di consegna (citata nel dispositivo)

Massime di principio

  • Doppia punibilità: per i mandati di arresto europei il requisito si verifica valutando la punibilità delle condotte in entrambi gli ordinamenti, non la perfetta coincidenza delle fattispecie denominate o delle aggravanti
  • Ambito del ricorso in Cassazione: dopo il d.lgs. n.10/2021 il ricorso contro decisioni di consegna è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p.; censure di merito o generiche sulla motivazione sono inammissibili
  • Ne bis in idem e fungibilità della custodia cautelare: questioni relative alla computazione o compensazione di misure scontate e pene da eseguire devono essere sollevate preferibilmente presso l'Autorità emittente o mediante i rimedi previsti dall'ordinamento della parte che richiede l'esecuzione, e richiedono prova documentale chiara
  • Prova dei legami con lo Stato di esecuzione: per far valere un ostativo alla consegna basato su radicamento (art. 18-bis) è necessario fornire documentazione probatoria e dettagliata (residenza stabile, lavoro documentato, legami familiari concreti); dichiarazioni generiche o non documentate sono insufficienti
  • Rischio di inammissibilità: motivi proposti in modo confuso o non coerenti con i limiti di impugnazione possono portare all'inammissibilità e a sanzioni economiche per il ricorrente

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