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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40354/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, parte civile, impugnava in Cassazione la sentenza di assoluzione della Corte d'Appello (19/12/2023) che aveva riformato la condanna di primo grado per usura. Ha dedotto due motivi principali: (1) contraddittorietà e carenza di logicità della motivazione della Corte d'Appello relativa alla valutazione della responsabilità dell'imputato, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa (Cutano) e della teste (Contro Caterina) erano coerenti e prive di contraddizioni rilevanti; (2) illogicità della motivazione in relazione alla prospettazione dei fatti e alla presunta esistenza di riscontri esterni alle dichiarazioni (modifiche dell'accordo originario, modalità di restituzione, ricevute/attestazioni di pagamento) che avrebbero dovuto sostenere la versione accusatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica nel valutare la genericità, le incongruenze e i salti logici nelle dichiarazioni del Cutano e della Contro, nonché l'assenza di riscontri documentali (atto modificativo dell'accordo, ricevute, agenda, documentazione bancaria, salvo un bonifico di 5.000 euro). La Corte ha inoltre rilevato la tardività della denuncia da parte del Cutano (avvenuta dopo la notifica di un decreto ingiuntivo). Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, non ritenendosi presentato il ricorso in mala fede, è stato altresì condannato a versare in via equitativa 3.000 euro alla cassa delle ammende (in base alla giurisprudenza costituzionale richiamata).

Norme richiamate

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Riferimento al diritto della parte civile di impugnare la sentenza di assoluzione; la Corte ha assunto la sussistenza di tale diritto come premessa del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per giustificare la determinazione equitativa della somma da versare alla cassa delle ammende, in assenza di comportamento colposo del ricorrente nella presentazione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso della parte civile contro un'assoluzione quando risulta manifesta l'assenza di vizi logici nella motivazione della Corte territoriale: è richiesto un livello di criticità preciso e motivato per superare la soglia di inammissibilità.
  • Contraddizioni, genericità o 'salti logici' nelle dichiarazioni della parte offesa e dei testi, unite all'assenza di riscontri documentali o bancari, possono giustificare l'assoluzione per insufficienza probatoria.
  • La presenza di riscontri esterni (atti che modificano l'accordo, ricevute, bonifici, annotazioni) è determinante per sostenere versioni contrarie all'imputato; la loro assenza indebolisce fortemente la prova testimoniale.
  • Denunce presentate tardivamente e successive a atti giudiziari diretti (per esempio la notifica di un decreto ingiuntivo) possono essere valutate negativamente ai fini della credibilità della persona offesa.
  • Chi impugna una sentenza di assoluzione deve formulare censure specifiche e dimostrare in modo puntuale l'illogicità manifesta della motivazione: argomentazioni generiche o ricostruzioni contraddittorie difficilmente superano il vaglio di ammissibilità.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile non per mala fede ma per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere comunque condannato alle spese e a un versamento equitativo alla cassa delle ammende.

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