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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05500/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché ripetitivi di questioni già vagliate e rigettate in appello con argomentazioni giuridiche corrette, alle quali il ricorrente non ha contrapposto alcuna critica specifica. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. I motivi dedotti erano quattro: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per il reato sub A; 2) vizio di motivazione sulla mancata riqualificazione del fatto sub A nella fattispecie di furto semplice ex art. 624 c.p.; 3) vizio di motivazione sulla mancata riqualificazione del fatto sub C come tentativo; 4) vizio di motivazione sulla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p. in relazione al reato sub B. La Corte di cassazione ha ritenuto che si trattasse di censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato come possibile riqualificazione del fatto sub A nella fattispecie di furto semplice, ma la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    richiamato in relazione alla contestazione dell'aggravante del reato sub B; la censura è stata ritenuta non scrutinabile per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, in modo sostanzialmente identico, questioni già dedotte e motivatamente respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto o di esclusione di un'aggravante deve essere sorretta da una critica puntuale della motivazione di merito; in difetto di tale confronto, il motivo è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione che non evidenzi un effettivo vizio della motivazione, ma replichi doglianze già esaminate, non consente un nuovo giudizio di merito e conduce alla declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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