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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30743/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta regolare ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Quanto alle spese, ha escluso la condanna della parte che aveva dato causa all'estinzione, ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c., valorizzando anche la condotta processuale delle parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta avverso un precetto di pagamento dell'importo di euro 9.816,23 notificato sulla base di un titolo stragiudiziale. Il Tribunale di Foggia aveva accolto l'opposizione. La parte che aveva notificato il precetto ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi contro la sentenza del tribunale. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla controparte e al difensore; la controparte ha anche prestato visto e accettazione.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    è la base dell'opposizione proposta contro il precetto notificato dal creditore.

  • art. 86 c.p.c.

    ai sensi dell’art.86 c.p.c.

    il ricorrente ha agito in proprio quale avvocato costituito personalmente.

  • art. 375 c.p.c.

    artt. 375, 376 e 380bis c.p.c.

    ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso ritenuto potenzialmente inammissibile.

  • art. 376 c.p.c.

    artt. 375, 376 e 380bis c.p.c.

    richiamato per la disciplina del procedimento camerale in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    artt. 375, 376 e 380bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia, regolare ai sensi dell’art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se regolarmente notificata, determina l'estinzione del processo di cassazione.

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c.

    la Corte ha escluso la condanna alle spese della parte che ha dato causa all'estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente notificata, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce effetti processuali anche in assenza di accettazione della controparte, poiché fa venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la condanna alle spese non è automatica, dovendo il giudice verificare se ricorrano ragioni per porla a carico della parte che ha dato causa all'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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