Cassazione Penale, Ordinanza n. 25500/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 131-bis c.p., 20-bis c.p. e 545-bis c.p.p. In sostanza, chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, in subordine, la conversione della pena detentiva nella sanzione del lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze investissero esclusivamente il trattamento sanzionatorio e che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e non illogica, avendo anche esaminato le deduzioni difensive e indicato le ragioni ostative: difetto del minimo disvalore penale del fatto e presenza di numerosi precedenti penali specifici a carico dell'imputato. Dal testo non è desumibile il reato originariamente contestato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso che i motivi fossero deducibili in sede di legittimità, in quanto diretti contro valutazioni sul trattamento punitivo già sorrette da motivazione adeguata, con particolare riferimento al diniego della particolare tenuità del fatto e della conversione della pena.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata negata perché mancava il requisito del minimo disvalore penale del fatto.
La conversione della pena detentiva nel lavoro di pubblica utilità è stata esclusa, anche per la presenza di numerosi precedenti penali specifici dell'imputato.
La richiesta di conversione della pena è stata ritenuta non accoglibile; il motivo di ricorso è stato considerato indeducibile perché attinente al trattamento punitivo.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili come vizi di violazione di legge o di motivazione le censure che, nella sostanza, mirano a contestare valutazioni sul trattamento sanzionatorio già sorrette da motivazione congrua e non illogica.
- Il riconoscimento della particolare tenuità del fatto richiede la presenza del minimo disvalore penale: se tale requisito manca, il diniego è legittimo.
- La conversione della pena detentiva in lavoro di pubblica utilità può essere esclusa quando il giudice rilevi elementi ostativi specifici, come la presenza di numerosi precedenti penali specifici.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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