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Sentenza

Sentenza n. 972/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 257/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 27.2.2025.

Giustizia amministrativa202600127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 257/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Tre docenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 257/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. L'Amministrazione non si è costituita e permaneva inadempiente rispetto alle statuizioni del giudice ordinario, comprese le somme dovute a titolo di sorte e di spese. Nel corso del giudizio è emerso che il Ministero aveva provveduto al pagamento in favore di due dei tre docenti, mentre risultava ancora insoddisfatta la posizione di Sabina Tattara.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza dell'Amministrazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Bologna, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. Poiché la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta per due ricorrenti su tre, ha dichiarato per tali posizioni la parziale cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., limitando l'ordine di esecuzione alla posizione del docente ancora non soddisfatto. Ha fissato il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta, su istanza di parte, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale risulti integralmente soddisfatta; nel caso concreto è stato applicato limitatamente ai ricorrenti già pagati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel titolo, comprese le spese liquidate nel giudizio definito e quelle del giudizio di ottemperanza.
  • Quando, durante il giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di alcuni soltanto dei ricorrenti, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata limitatamente alle relative posizioni, mentre il giudizio prosegue per il ricorrente ancora insoddisfatto.
  • L'ordine di esecuzione può essere assegnato a un termine determinato e accompagnato dalla nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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