Cassazione Penale, Sentenza n. 7745/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del 28/03/2024 lamentando la erronea applicazione dell'art. 599-bis, commi 1 e 3, c.p.p.: secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la procura speciale conferita al difensore subordinasse l'accordo sulla pena alla concessione di tale beneficio. Chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'accordo d'appello riguardasse solo la rideterminazione della pena (9 mesi di reclusione con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e che il beneficio della sospensione condizionale fosse già stato riconosciuto in precedenza dal Tribunale di Avellino. Di conseguenza la Corte territoriale non era tenuta a statuire nuovamente sulla sospensione condizionale e non ha commesso il vizio denunciato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello; se i motivi comportano nuova determinazione della pena, le parti indicano anche la pena sulla quale sono d'accordo
Lo strumento dell'art. 599-bis disciplina l'accordo in appello sulla riforma della decisione; quando l'accordo riguarda anche la pena le parti devono indicare la pena concordata. Tuttavia, se un beneficio (es. sospensione condizionale) è già stato riconosciuto in precedenza, la rideterminazione della pena non impone necessariamente una nuova statuizione sul beneficio.
richiamato come norma che indica le forme in cui le parti possono richiedere l'intervento della Corte
Riferimento alle forme procedurali con cui le parti possono concordare l'accoglimento dei motivi in appello; rilevante per la validità dell'accordo verbalizzato in udienza e per la procura speciale.
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale del reato per il quale è stata concordata la pena (reato contestato all'imputato); il procedimento ha riguardato la determinazione della pena per questo titolo di reato.
legge n.103 del 23 giugno 2017
ha introdotto l'art. 599-bis cod. proc. pen.
Ha istituito l'istituto dell'accordo in Corte d'appello disciplinato dall'art. 599-bis; la Corte richiama la genesi normativa per confermare l'applicabilità della disciplina sull'accordo in appello.
Massime di principio
- Quando le parti concordano una nuova determinazione della pena in base all'art. 599-bis, il giudice d'appello deve recepire l'accordo sulla pena; se l'accordo è subordinato alla concessione di un beneficio, il giudice deve esprimersi sul beneficio solo se questo non è già stato definitivamente riconosciuto.
- Se un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) è già stato riconosciuto da una precedente sentenza e non viene modificato dall'accordo d'appello, la corte territoriale non è obbligata a pronunciare nuovamente sul punto.
- È essenziale che la procura speciale e l'accordo verbalizzato specifichino chiaramente le condizioni dell'intesa (ad es. se la concessione di un beneficio costituisce condizione essenziale dell'accordo), per evitare contestazioni sull'omissione di statuizioni rilevanti.
- La mancata statuizione del giudice su un beneficio che costituisce condizione espressa dell'accordo può essere motivo di illegittimità; pertanto, se l'accordo dipende dalla concessione di un beneficio non già acquisito, il giudice deve pronunciarsi esplicitamente sul beneficio.
- Gli avvocati dovrebbero verificare lo stato delle decisioni precedenti (eventuali benefici già concessi) e rendere esplicite nelle procure e verbalizzazioni le richieste e le condizioni per evitare vizî formali impugnabili in Cassazione.
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