Cassazione Penale, Sentenza n. 33038/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'istanza diretta ad accertare la violazione del principio del ne bis in idem, sostenendo che fossero state pronunciate nei suoi confronti due sentenze irrevocabili di condanna per il medesimo fatto. In via consequenziale, chiedeva l'applicazione dell'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., con revoca di una sentenza e declaratoria di non esecuzione dell'altra. Con il primo motivo ha denunciato la violazione del ne bis in idem e l'erronea applicazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non fosse vincolato dal rigetto dell'eccezione pronunciato in sede di cognizione, poiché sarebbe competente a governare il titolo esecutivo e a risolvere le antinomie tra giudicati. Ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016 e la successiva giurisprudenza sul concetto di identità del fatto. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e motivazione apparente, lamentando che il giudice dell'esecuzione non avesse svolto una verifica storico-naturalistica dell'identità dei fatti quanto a persona, condotta, evento, tempo e luogo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che l'art. 669 cod. proc. pen., relativo alla pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non è applicabile quando la questione del ne bis in idem sia stata già prospettata e risolta negativamente in via principale nel giudizio di cognizione. Nel caso concreto, la sentenza del giudice della cognizione aveva escluso, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., il difetto di procedibilità in relazione ai reati già giudicati con altra sentenza. Il giudice dell'esecuzione ha quindi correttamente ritenuto precluso il riesame della questione e ha evidenziato che le doglianze sulla diversità o identità dei fatti avrebbero dovuto essere proposte mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Il secondo motivo è stato trattato congiuntamente e ritenuto assorbito e inconferente rispetto alla declaratoria di inammissibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La questione del ne bis in idem deve essere fatta valere nel giudizio di cognizione; quando sia stata esaminata e risolta negativamente in tale sede, non può essere nuovamente proposta come questione principale davanti al giudice dell'esecuzione.
La disciplina della pluralità di sentenze irrevocabili per il medesimo fatto contro la stessa persona opera in sede esecutiva soltanto quando nelle precedenti fasi processuali non siano stati esercitati i poteri diretti a evitare la duplicazione dei processi e delle decisioni.
È stato indicato dal ricorrente quale fondamento delle censure relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati dalla Corte, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 200 della Costituzione
La sentenza è richiamata dal ricorrente in relazione all'evoluzione del concetto di identità del fatto ai fini del ne bis in idem; la Corte non esamina nel merito tale richiamo, ritenendolo inconferente per il mancato utilizzo degli ordinari mezzi di impugnazione.
Massime di principio
- La disciplina dell'art. 669 c.p.p. non può essere utilizzata in sede esecutiva per riaprire una questione di ne bis in idem che sia stata già prospettata e risolta negativamente in via principale dal giudice della cognizione.
- Quando il giudice della cognizione abbia escluso la violazione dell'art. 649 c.p.p., le contestazioni sull'identità o diversità storico-naturalistica dei fatti devono essere fatte valere mediante gli ordinari mezzi di impugnazione e non attraverso un'istanza esecutiva fondata sull'art. 669 c.p.p.
- Il giudice dell'esecuzione può applicare l'art. 669 c.p.p. per eliminare la duplicazione di giudicati soltanto quando, nelle precedenti fasi processuali, le parti e il giudice non abbiano esercitato i poteri ordinamentali diretti a impedire la celebrazione di più processi per il medesimo fatto contro la stessa persona.
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