Ordinanza n. 2348/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, n. 5231 del 19 marzo 2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado in materia di ammissione a un concorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguardava l’ammissione a un concorso e la possibilità di considerare equipollente, ai fini della partecipazione, un titolo di studio o un requisito non contemplato dal bando. L’interessato faceva valere, almeno in prospettiva cautelare, l’affidamento derivante da incoerenti diciture presenti nel modello telematico di domanda rispetto alla chiara previsione della lex specialis.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, l’appello non presentasse effettivi elementi di fumus boni iuris. Il Collegio ha attribuito prevalenza al chiaro dettato del bando rispetto alle incoerenti diciture del modello telematico di domanda di partecipazione, escludendo quindi l’equipollenza di un titolo non previsto dalla lex specialis. Ha inoltre rilevato che il mancato conseguimento del titolo richiesto dal bando impediva di riconoscere un legittimo affidamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità, anche fattuale, della vicenda.
Norme richiamate
vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il chiaro contenuto del bando, quale lex specialis, prevale sulle eventuali diciture incoerenti o ambigue presenti nel modello telematico di domanda di partecipazione.
- Non può essere riconosciuta l’equipollenza di un titolo di studio o di un requisito che non sia contemplato dalla lex specialis del concorso.
- Il mancato conseguimento oggettivo del titolo espressamente richiesto dal bando esclude, in linea di principio, la configurabilità di un legittimo affidamento fondato su indicazioni difformi contenute nel modulo telematico di partecipazione.
- In sede cautelare d’appello, l’assenza prima facie di fumus boni iuris giustifica il rigetto dell’istanza di sospensione della sentenza impugnata.
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