Cassazione Penale, Ordinanza n. 05264/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo all'improcedibilità dell'appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa emergenti nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, in sostanza, la sopravvenuta improcedibilità del giudizio di appello per decorso del termine di durata massima previsto dalla disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'impugnazione era stata proposta prima del 31 dicembre 2024 e che, per tale evenienza, il termine applicabile per l'improcedibilità in appello era di tre anni, ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021 n. 134, decorrenti dal 24 novembre 2022; alla data della sentenza impugnata in questa sede, 31 marzo 2025, il termine non risultava integralmente decorso. Ne è derivata la manifesta infondatezza del motivo e l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 2, comma 5, legge 27 settembre 2021 n. 134
termine previsto ai fini dell'improcedibilità, riferita al giudizio di appello, era di anni tre
Per le impugnazioni proposte prima del 31 dicembre 2024, il termine di improcedibilità in appello è di tre anni; nel caso concreto esso decorreva dal 24 novembre 2022 e non era ancora spirato alla data della decisione impugnata.
Massime di principio
- In materia di improcedibilità dell'appello introdotta dalla legge n. 134 del 2021, quando l'impugnazione sia stata proposta prima del 31 dicembre 2024 trova applicazione il termine triennale previsto dalla disciplina transitoria.
- Ai fini della declaratoria di improcedibilità occorre verificare il concreto decorso del termine applicabile alla data della decisione impugnata; se il termine non è integralmente maturato, il motivo di ricorso è infondato.
- La deduzione di improcedibilità formulata contro una sentenza di appello è manifestamente infondata quando, in base al regime transitorio applicabile, il termine non risulti ancora scaduto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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