Sentenza n. 1249/2026 - Bologna, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sulla richiesta/diffida di stipula dell'accordo quadro relativa alla procedura aperta, senza rilancio competitivo, con unico operatore, per l'acquisizione dei servizi di vigilanza attiva antincendio, servizio di Centro Gestione Emergenze e servizi di supporto, Accordo Quadro PI –443306-24 lotto 1 Azienda USL di Bologna; nonché per l’annullamento dell'atto soprassessorio prot. PG0036955/2026, comunicato a mezzo pec in data 25 Marzo 2026, con cui l'Azienda ha comunicato che “la procedura sarà pertanto avviata solo se e nella misura in cui l'attivazione si renderà eventualmente necessaria”, e laddove ritenuto di valenza provvedimentale autonoma, di annullamento della nota prot. PG0036955/2026, previa conversione di rito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Evolve Consorzio Stabile il 22/6/2026: per l’annullamento, previa sospensiva degli effetti della Determinazione AUSL Bologna-Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC) n. 1345 del 26.05.2026, recante “Revoca aggiudicazione Lotto 1 Ausl di Bologna” della procedura aperta PI 443306-24 in accordo quadro, senza rilancio competitivo, con unico operatore, per l’acquisizione dei servizi di vigilanza attiva antincendio, servizio di Centro Gestione Emergenze e servizi di supporto; della relazione prot. n. 53572 del 30.04.2026, allegata quale parte integrante e sostanziale al provvedimento di revoca; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi inclusa, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. n. 55285 del 05.05.2026 richiamata nella determina nonché la nota di trasmissione della revoca del 26.05.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di stipula dell'accordo quadro, successivamente superato dalla revoca dell'aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio, aggiudicatario con determinazione del 28 agosto 2025 della procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro senza rilancio competitivo e con unico operatore, dei servizi di vigilanza attiva antincendio, del servizio di Centro Gestione Emergenze e di servizi di supporto, ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento del silenzio-inadempimento dell'Azienda USL sulla richiesta e diffida di stipula dell'accordo quadro. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha adottato una determinazione di revoca dell'aggiudicazione, motivata dal sopravvenuto difetto di interesse pubblico alla stipula, derivante dalla riorganizzazione del servizio con prevalenza di personale interno e dall'obbligo di adesione alla convenzione regionale resa disponibile da Intercent-ER. Il consorzio ha quindi proposto motivi aggiunti per l'annullamento della determinazione di revoca, della relazione istruttoria e degli ulteriori atti connessi, chiedendo anche la sospensione cautelare degli effetti; tali domande non sono state definite con la presente sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel corso del giudizio l'amministrazione ha adottato la determinazione di revoca dell'aggiudicazione, facendo venir meno il silenzio-inadempimento che costituiva oggetto dell'azione. La revoca costituisce il presupposto della nuova domanda proposta con motivi aggiunti, la cui decisione non è stata assunta in questa sede. Il Collegio ha disposto il mutamento del rito per la prosecuzione del giudizio e la successiva trattazione dei motivi aggiunti, riservando alla sentenza definitiva la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Disciplina l'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; nel caso concreto, l'adozione della revoca ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio originariamente impugnato.
Disciplina il rito dell'azione avverso il silenzio; il giudizio relativo al silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato dal giudice nell'ambito della pronuncia non definitiva e del mutamento del rito per la prosecuzione del giudizio sui motivi aggiunti.
Massime di principio
- L'adozione, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento, di un provvedimento espresso che definisce la vicenda amministrativa oggetto dell'inerzia fa venir meno l'interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio e comporta l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando il provvedimento espresso sopravvenuto è autonomamente contestato con motivi aggiunti, il giudice può dichiarare improcedibile l'azione contro il silenzio e disporre il mutamento del rito per la successiva trattazione delle domande di annullamento del nuovo provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →