Cassazione Penale, Sentenza n. 13007/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, ha dichiarato la nullità dell'udienza e della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 178 lett. c), per violazione del diritto di difesa e delle norme emergenziali sulla trattazione orale. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello perché la Corte territoriale ha deciso in camera di consiglio senza la presenza della difesa, nonostante i difensori avessero richiesto la trattazione orale (in base alla disciplina emergenziale Covid-19, art. 23-bis legge n.176/2020 e con rinvio per legittimo impedimento già disposto per uno dei difensori). La questione è che la richiesta tempestiva di trattazione orale avrebbe dovuto far applicare il rito ordinario (udienza pubblica) e il rinvio conseguente avrebbe dovuto conservare tale veste celebratoria; la decisione camerale non partecipata ha quindi violato il diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 23-bis, legge n. 176 del 2020 (conversione dl n.137/2020)
art. 23-bis della legge n. 176 del 2020
La richiesta di trattazione orale da parte del difensore determina l'applicazione del rito ordinario (udienza pubblica); in caso di legittimo impedimento si impone il rinvio e la conservazione della veste celebratoria in presenza alla nuova data.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n.176/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma emergenziale che ha consentito, in determinate condizioni, il trattamento del procedimento senza intervento diretto delle parti (rito cartolare); tuttavia non può essere applicata quando la difesa ha tempestivamente chiesto la trattazione orale, perché ciò prevale e impone il rito ordinario.
Consente la dichiarazione di nullità per violazioni che incidono sul contraddittorio e sul diritto di difesa; applicata per annullare l'udienza e la sentenza rese senza la presenza della difesa quando questa era necessaria.
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata): Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021 e Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022
Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021; Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022
La giurisprudenza conferma che, nel periodo emergenziale, la richiesta tempestiva di trattazione orale impone il rito pubblico e che la celebrazione con rito camerale non partecipato è fonte di nullità generale, estendibile anche agli altri imputati quando il difensore di uno solo abbia fatto richiesta regolare.
Massime di principio
- La richiesta tempestiva di trattazione orale, anche in relazione alle norme emergenziali Covid-19, impone l'applicazione del rito ordinario (udienza pubblica); non può essere sostituita da una decisione in camera di consiglio non partecipata.
- Il legittimo impedimento del difensore comporta il rinvio e la successiva udienza deve conservare la stessa veste celebratoria (in presenza) prevista dalla richiesta difensiva.
- Se anche uno solo dei difensori di più imputati richiede tempestivamente la trattazione orale, l'intero processo d'appello deve svolgersi in forma pubblica; la celebrazione in forma camerale determina nullità rilevabile in cassazione.
- La celebrazione del processo senza la presenza della difesa, quando questa era necessaria, comporta la nullità dell'udienza e della sentenza ai sensi dell'art. 178 lett. c), con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- In presenza di violazioni procedurali rilevanti del diritto di difesa rilevabili dagli atti (es. mancato rinvio dopo richiesta orale), il rimedio più probabile è l'annullamento con rinvio ad altra sezione per garantire imparzialità e corretto contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12800/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12801/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12802/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12803/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12804/2023 del 28/03/2023
- Sentenza penale · 28 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12805/2023 del 28/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →