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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28225/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi meramente ripetitivi di quelli già esaminati e disattesi dalla Corte di appello, dunque non specifici e solo apparenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di appropriazione indebita e che aveva confermato anche le statuizioni civili. Dal testo emerge che i tre motivi di ricorso erano una mera reiterazione dei motivi già dedotti in appello. In particolare, la corte territoriale aveva già affrontato: l'individuazione dei beni indebitamente appropriati, ritenendo non decisiva l'assenza di un elenco poiché la prova si fondava sulle dichiarazioni di un testimone; l'esclusione della particolare tenuità del fatto, in ragione della sottrazione di numerosi pezzi di attrezzatura aziendale e del tradimento della fiducia riposta nell'imputato; la quantificazione del danno civile, ritenuta corretta in considerazione della impossibilità di stipulare un ulteriore contratto di locazione e del danno morale. Il ricorso, pertanto, non conteneva una critica autonoma e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in presenza della sottrazione di decine di pezzi di attrezzatura aziendale e del tradimento della fiducia dell'imputato, elementi ritenuti incompatibili con la speciale tenuità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, poiché tale ricorso è privo di specificità.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera reiterazione delle censure già esaminate.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la sottrazione di una pluralità di beni e la violazione del rapporto fiduciario con il titolare escludono normalmente la particolare tenuità del fatto.
  • In sede di legittimità, la censura sulle statuizioni civili non è idonea quando si limita a contestare in modo generico una quantificazione già logicamente motivata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppropriazione indebitaParticolare tenuità del fatto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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