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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23838/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione deducente inosservanza di norme processuali e violazione del diritto di difesa (art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p., in relazione agli artt. 108 e 178 lett. c, c.p.p.): si lamentava che, a seguito di revoca del difensore precedentemente incaricato e di nomina di nuovo difensore oltre il termine previsto, non era stato concesso il termine a difesa e il nuovo difensore non aveva avuto conoscenza del fascicolo, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi principali: 1) il processo d'appello si era svolto in forma cartolare e la nomina del nuovo difensore è pervenuta oltre il termine emergenziale di cinque giorni prima dell'udienza, per cui non vi era effettivo spazio per la presentazione di una memoria; 2) la nomina tardiva del difensore non comporta automaticamente il diritto al rinvio: l'art. 108 c.p.p. tutela una difesa effettiva ma va bilanciata con il principio della ragionevole durata del processo e non può essere strumento di dilazione; la difesa non ha indicato quale seria facoltà difensiva il nuovo avvocato avrebbe esercitato né ha dimostrato un concreto vulnus; 3) l'art. 107 commi 3-4 c.p.p. garantisce che in caso di revoca o rinuncia la parte non rimanga priva di assistenza fino a che il nuovo difensore non sia formalmente costituito, perciò l'imputato non è rimasto senza tutela. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c, c.p.p.

    Fondamento del motivo di cassazione: si invoca la violazione di norme procedurali e del diritto di difesa come causa di annullamento; la Corte ritiene il motivo manifestamente infondato perché non dimostrato il concreto pregiudizio

  • art. 108, cod. proc. pen.

    Garantisce il termine a difesa per il nuovo difensore, ma non attribuisce automaticamente il diritto al rinvio dell'udienza ogni volta che la nomina avviene tardivamente; il diritto di difesa va bilanciato con l'esigenza di non permettere manovre dilatorie

  • art. 178, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamato nel vizio prospettato relativo alla irregolarità del procedimento difensivo; la Corte non ravvisa violazione applicabile nella fattispecie concreta

  • art. 107, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    art. 107, commi 3 e 4 c.p.p.

    Stabilisce che rinuncia o revoca del difensore non producono effetti finché la parte non risulti assistita dal nuovo difensore; ciò evita che l'imputato resti senza tutela e giustifica la Corte nel ritenere che non vi sia stato deprivation della difesa

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e la fissazione di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; utilizzata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 - 01)

    Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022 (Fattore)

    Principio richiamato: la nomina tardiva del difensore non determina automaticamente diritto al rinvio; occorre evitare che nomine o revoche siano utilizzate come strumento dilatorio

Massime di principio

  • La nomina tardiva di un difensore non garantisce automaticamente il rinvio dell'udienza: il difensore che invoca l'inidoneità del tempo residuo deve dimostrare un concreto pregiudizio e indicare le attività difensive che non ha potuto svolgere
  • Nei processi svolti in forma cartolare (decisione basata sugli atti), la possibilità per il neo-difensore di intervenire è più limitata e la giustificazione per un rinvio è più difficile da ottenere
  • L'art. 107 c.p.p. tutela la continuità dell'assistenza tecnica: revoca o rinuncia non lasciano la parte senza difensore finché il nuovo non risulti costituito, il che riduce la possibilità di sostenere di essere privo di assistenza
  • Il diritto di difesa va bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo: le nomine e le revoche strategiche vicine alle udienze possono essere considerate atti dilatori e non saranno gratificate dal giudice
  • Per chiedere efficacemente il rinvio conviene: (a) formulare tempestiva istanza motivata subito dopo la nomina tardiva, (b) documentare perché il nuovo difensore non ha potuto predisporre gli atti e quale specifica attività difensiva intendeva svolgere, (c) evitare revoche/nomine last-minute senza giustificato motivo

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