Sentenza del 12/12/2017 n. 396 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Contenzioso - Intimazione di pagamento scaturente da sentenza - Sentenza non definitiva - Dedotta illegittimità dell'atto - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione di pagamento scaturente da una sentenza non definitiva, sostenendo in particolare che le sanzioni non potessero essere riscosse prima del passaggio in giudicato della pronuncia posta a fondamento della riscossione.
La decisione
Il motivo è stato ritenuto infondato. Il combinato disposto dell'art. 68 del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 472/1997 consente all'amministrazione finanziaria di procedere, anche durante la pendenza del giudizio, alla riscossione sia delle imposte sia delle relative sanzioni. L'intimazione di pagamento è quindi stata considerata legittima sotto il profilo contestato, in conformità anche all'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 4642 del 2008.
Norme richiamate
Art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione disciplina la riscossione dei tributi in pendenza del processo tributario e, secondo l'interpretazione applicata, consente la riscossione provvisoria anche prima della definitività della sentenza.
Art. 24, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La norma, coordinata con l'art. 68 del d.lgs. 546/1992, consente la riscossione delle sanzioni tributarie anche durante la pendenza del giudizio, senza necessità che la pronuncia sia definitiva.
Cassazione, sentenza n. 4642 del 2008
Il precedente è richiamato a sostegno del principio secondo cui, in pendenza del giudizio, possono essere riscosse sia le imposte sia le relative sanzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
Massime di principio
- La non definitività della sentenza tributaria non impedisce automaticamente la riscossione: occorre verificare le specifiche regole sulla riscossione frazionata o provvisoria previste dalla normativa.
- In presenza di una sentenza posta a fondamento dell'intimazione, possono essere richiesti, nei limiti di legge, non solo i tributi ma anche le sanzioni correlate, pur se il giudizio non è ancora concluso.
- Per contestare efficacemente un'intimazione non è sufficiente invocare in astratto l'assenza del giudicato; è necessario dimostrare, ad esempio, il superamento degli importi riscuotibili, l'inosservanza delle percentuali previste, l'assenza del presupposto normativo o vizi propri dell'atto.
- La riscossione provvisoria può comunque essere soggetta a sospensione giudiziale o amministrativa quando ricorrano i relativi presupposti, senza che ciò dipenda dalla sola mancata definitività della sentenza.
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