Sentenza del 12/12/2017 n. 563 - Comm. Trib. Prov. Varese
Locazione finanziaria - Risoluzione - Imu a carico locatario sino alla riconsegna bene - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta fondata: il locatario resta soggetto passivo dell’IMU sino alla riconsegna materiale dell’immobile al locatore, anche se il contratto è stato precedentemente risolto. La semplice risoluzione contrattuale non è quindi sufficiente a trasferire l’obbligo tributario al proprietario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’individuazione del soggetto passivo IMU dopo la risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, ma prima della materiale riconsegna del bene al locatore. Il locatario sosteneva che, cessato il contratto, non dovesse più corrispondere l’imposta. È stato invece ritenuto rilevante il fatto che il bene non fosse ancora stato riconsegnato, poiché la durata rilevante ai fini fiscali si estende fino alla restituzione comprovata da un verbale di consegna.
Norme richiamate
Art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e "per tutta la durata del contratto".
Nella locazione finanziaria il locatario è il soggetto passivo dell’IMU per tutta la durata fiscalmente rilevante del rapporto, che non termina necessariamente con la sola risoluzione formale del contratto.
Art. 1, comma 672, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
La durata del contratto deve intendersi come il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
La cessazione dell’obbligo del locatario è collegata alla riconsegna effettiva e documentata del bene. Il verbale di consegna costituisce il principale elemento probatorio per individuare la data finale della soggettività passiva.
Massime di principio
- Nella locazione finanziaria, la risoluzione del contratto non determina automaticamente la cessazione dell’obbligo IMU del locatario.
- Il locatario rimane soggetto passivo sino alla riconsegna materiale dell’immobile al locatore, anche quando il rapporto contrattuale sia già stato risolto.
- La data di riconsegna deve essere comprovata, preferibilmente mediante un verbale sottoscritto dalle parti; in assenza di prova documentale, può essere difficile dimostrare la cessazione dell’obbligo tributario.
- Per stabilire chi deve pagare l’IMU occorre distinguere tra cessazione formale del contratto e restituzione effettiva del bene: ai fini fiscali prevale quest’ultima.
- In situazioni analoghe, il locatario dovrebbe documentare tempestivamente la restituzione dell’immobile e comunicare all’ente impositore la data esatta di riconsegna.
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