Sentenza del 12/12/2017 n. 406 - Comm. Trib. Prov. Matera
Natura ordinatoria termine rettifica classamento proposto - individuazione delle componenti da includere nella stima catastale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia aveva rettificato la rendita proposta tramite DOCFA da 2.036,00 euro a 7.040,00 euro. In via preliminare ha sostenuto che l'avviso fosse tardivo, perché emesso oltre il termine di dodici mesi previsto per la rettifica della rendita proposta. Nel merito ha contestato la determinazione della rendita, lamentando l'errata applicazione dell'articolo 10 del R.D.L. n. 652/1939 e delle relative norme estimative, nonché una motivazione insufficiente riguardo al valore del terreno, ai costi di costruzione, alle spese tecniche, agli oneri finanziari, al profitto dell'imprenditore e ai criteri di comparazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Matera ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il termine annuale previsto per la rettifica della rendita DOCFA abbia natura ordinatoria e non perentoria: pertanto, l'Ufficio può rettificare la rendita anche dopo il suo decorso. Nel merito, ha ritenuto legittima la stima diretta dell'impianto eolico, eseguita secondo la circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/2012, richiamata dalla legge n. 190/2014 e avente, secondo il giudice, valore di interpretazione autentica dell'articolo 10 del R.D.L. n. 652/1939. Sono state considerate correttamente computabili le componenti strutturali e gli impianti fissi e stabilmente connessi all'immobile, mentre la società non ha fornito prova documentale sufficiente per dimostrare che alcune spese fossero già comprese in altri costi. Il confronto con un diverso impianto eolico situato in altro Comune è stato ritenuto inidoneo, poiché le caratteristiche territoriali, strutturali e orografiche potevano essere differenti. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Articolo 1, comma 3, D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Il termine annuale per la rettifica della rendita proposta tramite DOCFA è stato ritenuto ordinatorio e non perentorio; il suo decorso non impedisce all'Ufficio di determinare successivamente la rendita definitiva.
Articolo 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249
La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici e, in genere, da fabbricati costruiti per speciali esigenze industriali o commerciali è determinata con stima diretta per ogni singola unità.
Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita deve essere determinata mediante stima diretta, considerando gli elementi che caratterizzano stabilmente l'unità immobiliare e ne accrescono l'autonomia funzionale e reddituale.
Articolo 1, comma 244, legge 23 dicembre 2014, n. 190
L'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, ... si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012.
Il richiamo legislativo alla circolare n. 6/2012 attribuisce alle relative istruzioni estimative una funzione di interpretazione autentica delle modalità applicative dell'articolo 10 del R.D.L. n. 652/1939.
Articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Dal 1° gennaio 2016, nella rendita degli immobili dei gruppi catastali D ed E si includono suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità dell'immobile, mentre si escludono i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo, purché non siano elementi strutturalmente connessi e immobiliari.
Articoli 28, 29 e 30 del D.P.R. 10 dicembre 1949, n. 1142
La stima diretta può basarsi sul valore venale dell'immobile; quando tale valore non sia ricavabile dal mercato, può essere determinato mediante il costo di ricostruzione, opportunamente adeguato, e la rendita si ottiene applicando il saggio di capitalizzazione o di fruttuosità.
Articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
Le censure relative alla motivazione dell'avviso sono state respinte, perché l'Ufficio aveva indicato i criteri estimativi, le componenti di costo e i dati utilizzati per giungere alla rendita rettificata.
Sentenza Corte costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008
Nella rendita catastale possono essere inclusi gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'unità immobiliare, quando siano essenziali alla sua autonomia funzionale e reddituale e presentino requisiti di immobilità o stabilità rispetto alla struttura.
Massime di principio
- Il termine annuale per la rettifica della rendita proposta DOCFA, secondo l'orientamento richiamato nella sentenza, non è perentorio: il contribuente non può presumere l'inoppugnabilità della rendita solo perché l'Ufficio è intervenuto dopo dodici mesi.
- Per gli immobili a destinazione speciale, la valutazione catastale deve distinguere tra componenti strutturali o stabilmente infisse, che possono concorrere alla rendita, e macchinari o attrezzature funzionali esclusivamente al processo produttivo, che devono essere esclusi secondo la disciplina vigente dal 2016.
- Il requisito dell'essenzialità dell'impianto non è sufficiente da solo per determinarne l'inclusione nella rendita: occorre verificare anche che l'impianto sia fisso, stabile e strutturalmente connesso all'unità immobiliare.
- La motivazione dell'accertamento catastale è adeguata quando consente di ricostruire il metodo di stima, i costi considerati, il periodo censuario, il saggio applicato e le componenti incluse nel calcolo.
- Chi contesta una stima catastale deve fornire dati e documentazione concreta, come fatture, contratti, rendiconti e perizie, idonei a dimostrare errori specifici; mere affermazioni o contestazioni generiche non sono sufficienti.
- Il confronto con altri immobili è valido solo se gli immobili sono effettivamente comparabili per localizzazione, caratteristiche strutturali, terreno, costi di realizzazione e condizioni orografiche.
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