Sentenza del 12/12/2017 n. 403 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Catasto - Classamento - Condizioni per l'ottenimento delle agevolazioni per immobili rurali - Classamento in cat. A/6 o D/10 - Necessità - Verifica fattuale del nesso di strumentalità - Insufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per gli immobili rurali, sostenendo che il requisito di ruralità e il nesso di strumentalità con l'attività agricola potessero essere dimostrati anche mediante una verifica concreta della destinazione degli immobili, pur in assenza del classamento catastale nelle categorie A/6 o D/10.
La decisione
La tesi della ricorrente è stata respinta. Il giudice ha richiamato l'orientamento consolidato della Corte di cassazione secondo cui la ruralità deve risultare, in via principale, dall'oggettiva classificazione catastale dell'immobile nella categoria A/6 o D/10. Se l'immobile è censito in una categoria diversa, il contribuente deve previamente impugnare l'atto di classamento per far riconoscere la ruralità. La sola prova fattuale del collegamento tra immobili e attività agricola non è sufficiente per ottenere il trattamento agevolato Tari.
Norme richiamate
Categorie catastali A/6 e D/10
"Per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati è rilevante l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), per cui l'immobile sia stato iscritto come rurale"
La classificazione catastale costituisce il presupposto oggettivo normalmente necessario per dimostrare la ruralità dell'immobile e accedere alle agevolazioni fiscali.
Orientamento della Corte di cassazione, Sez. V, ordinanza n. 2001 del 30 settembre 2011
"Ove l'immobile sia iscritto con una diversa categoria catastale, è onere del contribuente impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi, altrimenti, quest'ultimo assoggettato"
In assenza del corretto classamento, il contribuente non può limitarsi a dimostrare in fatto la destinazione agricola dell'immobile, ma deve contestare formalmente il classamento catastale.
Massime di principio
- Per ottenere agevolazioni fiscali collegate alla ruralità di un immobile, la destinazione effettiva all'attività agricola non sostituisce normalmente il corretto classamento catastale.
- Se l'immobile non è censito in categoria A/6 o D/10, il contribuente deve attivarsi per impugnare o modificare il classamento prima di chiedere il beneficio fiscale.
- La prova del nesso di strumentalità tra fabbricato e attività agricola può essere utile, ma da sola non è sufficiente quando manca il requisito catastale richiesto.
- Gli immobili privi della classificazione catastale coerente con la ruralità restano assoggettati al regime ordinario fino alla regolarizzazione del classamento.
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