Sentenza del 12/12/2017 n. 557 - Comm. Trib. Prov. Varese
Imposte sostitutive - Retroattività delle norme tributarie - Legittimità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata ritenuta illegittima l'applicazione retroattiva del raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, comma 2-ter, del d.l. 78/2009 alle imposte sostitutive. La disposizione può applicarsi esclusivamente ai periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore, non potendo essere utilizzata per estendere retroattivamente i termini relativi a periodi anteriori.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'applicazione retroattiva del raddoppio dei termini di accertamento alle imposte sostitutive. La censura si fonda sul fatto che l'art. 12, comma 2-ter, del d.l. 78/2009 non avrebbe natura meramente procedimentale, ma inciderebbe sulla posizione sostanziale e probatoria del contribuente. Quest'ultimo non può essere obbligato a precostituire prove o documentazione secondo regole introdotte successivamente al perfezionamento della fattispecie tributaria.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
La norma è stata interpretata come non retroattiva e non meramente procedimentale. Il raddoppio dei termini opera soltanto per i periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Una norma tributaria che amplia i termini entro i quali l'Amministrazione può esercitare i propri poteri non è automaticamente qualificabile come procedimentale: occorre verificare se incida concretamente sulla posizione sostanziale o probatoria del contribuente.
- Il raddoppio dei termini non può essere applicato retroattivamente a periodi d'imposta già perfezionati prima dell'entrata in vigore della norma, salvo un'espressa previsione legislativa compatibile con i principi di certezza del diritto e irretroattività.
- Il contribuente deve poter fare affidamento sulle regole vigenti al momento in cui si realizza la fattispecie tributaria e non può essere obbligato, a posteriori, a conservare o precostituire prove secondo requisiti introdotti successivamente.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data del periodo d'imposta, la data di entrata in vigore della norma sul raddoppio e la sua effettiva natura, distinguendo le disposizioni organizzative da quelle che aggravano gli oneri sostanziali o probatori del contribuente.
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