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Sentenza

Sentenza del 12/12/2017 n. 417 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Tasse automobilistiche - Effetto novativo del ruolo - Non sussiste - Prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. - Non sussiste - Prescrizione breve del singolo tributo - Sussiste - Cartella di pagamento - Effetto interruttivo - Mancanza di altri atti interruttivi antecedenti al preavviso di fermo - Conseguenze - Accoglimento del ricorso del contribuente che abbia eccepito la prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo, eccependo la prescrizione dei crediti relativi alle tasse automobilistiche. Dopo la notifica delle cartelle di pagamento non risultavano notificati ulteriori atti interruttivi per oltre tre anni. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece che la formazione del ruolo avesse prodotto un effetto novativo dell’obbligazione e che, conseguentemente, fosse applicabile la prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 c.c.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha escluso sia l’effetto novativo del ruolo sia la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale. In materia di tasse automobilistiche, dopo la notifica della cartella, il credito si prescrive nel termine triennale previsto per il singolo tributo, salvo la notifica di ulteriori atti interruttivi. Poiché non risultavano altri atti tra le cartelle e il preavviso di fermo, il credito è stato dichiarato prescritto e il preavviso di fermo non può essere validamente mantenuto.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 51, D.L. 953/1982

    In materia di tasse automobilistiche deve essere rispettato il termine di tre anni per la notifica della cartella di pagamento.

    La pretesa relativa al bollo auto è soggetta a un termine di prescrizione breve triennale. Anche dopo la notifica della cartella, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il decorso di un ulteriore triennio determina la prescrizione del credito.

  • Art. 2946 c.c.

    La prescrizione ordinaria decennale.

    Non si applica automaticamente ai crediti tributari risultanti da cartelle non opposte; la formazione del ruolo e la notifica della cartella non trasformano il termine breve del tributo in quello ordinario decennale.

  • Art. 2953 c.c.

    Conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario.

    La conversione del termine breve in prescrizione decennale opera quando il diritto è stato accertato con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento giudiziale definitivo, non per il solo fatto che una cartella di pagamento non sia stata impugnata.

  • Cass. civ., Sez. tributaria, sentenza n. 593/2017

    Ha escluso che la mancata opposizione a una cartella determini la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale.

  • Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 2339/2016

    Ha escluso un’interpretazione estensiva dell’art. 2953 c.c. che equipari una cartella non opposta agli effetti di una sentenza di condanna passata in giudicato.

Massime di principio

  • La notifica di una cartella di pagamento non produce, di per sé, un effetto novativo dell’obbligazione tributaria e non trasforma automaticamente il termine di prescrizione breve in quello decennale.
  • Per i tributi soggetti a prescrizione breve, il termine continua a decorrere anche dopo la cartella, salvo che l’ente notifichi tempestivamente un ulteriore atto idoneo a interrompere la prescrizione.
  • La mancata impugnazione della cartella la rende definitiva sotto il profilo processuale, ma non equivale a una sentenza passata in giudicato ai fini dell’art. 2953 c.c.
  • In caso di preavviso di fermo o altro atto di riscossione, il contribuente può verificare la sequenza delle notifiche e sollevare l’eccezione di prescrizione se, tra gli atti validamente notificati, è trascorso il termine applicabile senza ulteriori atti interruttivi.
  • La prescrizione deve essere valutata considerando il singolo tributo, la relativa durata e la data di notifica di ogni atto; la sola iscrizione a ruolo non è sufficiente a conservare indefinitamente il credito.

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