Sentenza del 12/12/2017 n. 407 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Accertamento - Rendita catastale - Pozzi minerari e vapordotti - Rideterminazione da parte dell'Ufficio in assenza di procedura DOCFA - Illegittimità - Esclusione - Onere motivazionale più ampio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la rideterminazione della rendita catastale, sostenendo che l'Ufficio avesse illegittimamente valorizzato nuovi impianti, sovrastimato i costi e applicato in modo errato il deprezzamento per vetustà. Riteneva inoltre che, non essendo la rendita derivata dalla procedura DOCFA, l'atto avrebbe dovuto contenere una motivazione particolarmente approfondita e che tale onere non fosse stato adeguatamente assolto.
La decisione
La tesi della società è stata rigettata. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui, quando l'Ufficio disattende gli elementi indicati dal contribuente, la motivazione dell'avviso deve specificare le differenze riscontrate; tuttavia, nel caso concreto, tale onere risultava comunque adempiuto, poiché l'Amministrazione aveva allegato dettagliate schede tecniche e una stima particolareggiata contenuta nella relazione descrittiva e gestionale del complesso. La rideterminazione della rendita è stata quindi ritenuta legittima.
Norme richiamate
Art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito nella legge n. 75 del 1993
Procedura di attribuzione della rendita catastale tramite DOCFA
Quando la rendita proposta con DOCFA viene modificata dall'Ufficio sulla base di una diversa valutazione tecnica, può essere sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; se invece gli elementi forniti dal contribuente vengono disattesi, la motivazione deve essere più specifica e indicare le differenze riscontrate.
Decreto ministeriale n. 701 del 1994
Disciplina della procedura DOCFA
La procedura DOCFA costituisce il riferimento per la dichiarazione e l'attribuzione della rendita catastale, ma la valutazione della sufficienza della motivazione dipende anche dal fatto che l'Ufficio abbia o meno contestato gli elementi tecnici indicati dal contribuente.
Cassazione civile, sez. VI, 16 giugno 2016, n. 12497
In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione di rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio; in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate.
La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della rettifica e di esercitare pienamente il diritto di difesa, nonché delimitare l'oggetto del possibile contenzioso. Nel caso esaminato, l'obbligo motivazionale è stato ritenuto rispettato grazie alla documentazione tecnica allegata.
Massime di principio
- La rettifica della rendita catastale non è illegittima per il solo fatto di essere effettuata al di fuori della procedura DOCFA o di incidere su impianti e componenti valorizzabili catastalmente.
- Quando l'Ufficio si discosta dagli elementi tecnici forniti dal contribuente, deve motivare in modo puntuale, indicando quali dati sono stati disattesi e per quali ragioni.
- Una motivazione tecnica dettagliata, accompagnata da schede, stime analitiche e relazioni descrittive, può rendere legittima la rideterminazione della rendita anche se il contribuente contesta costi, nuovi impianti o criteri di vetustà.
- Nel valutare la validità dell'atto, occorre verificare concretamente se il contribuente sia stato posto in condizione di comprendere il procedimento estimativo e di contestarlo efficacemente, non soltanto se l'atto sia stato formato tramite DOCFA.
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