Cassazione Penale, Ordinanza n. 14907/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva un unico motivo di ricorso avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un vizio di motivazione in relazione alla decisione con cui era stata negata la sostituzione della pena detentiva inflitta. Il ricorso mirava quindi a ottenere una diversa valutazione, in sede di legittimità, sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una sanzione sostitutiva della pena breve. La Corte di cassazione ha però rilevato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981 integra un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica; nel caso concreto la Corte di appello aveva reso una motivazione congrua e adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non deducibile il vizio di motivazione prospettato perché la valutazione sulla concedibilità della sanzione sostitutiva è un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, in presenza di motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
sanzioni sostitutive della pena detentiva breve
La verifica dei presupposti per applicare una sanzione sostitutiva integra un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, il giudizio sulla sussistenza delle condizioni per concederle appartiene al merito ed è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sollecitare in sede di legittimità una nuova valutazione del materiale fattuale posto a base del diniego della sanzione sostitutiva.
- Quando il giudice di appello abbia espresso una motivazione adeguata sul diniego della sostituzione della pena, il ricorso per cassazione che contesti solo tale apprezzamento di fatto è destinato a essere dichiarato inammissibile.
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