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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22856/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta dunque ferma, senza riesame nel merito delle doglianze sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 7 marzo 2024. L'unico motivo dedotto lamentava vizi motivazionali in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era del tutto priva dei requisiti di specificità richiesti, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, dall'art. 581 c.p.p.: le deduzioni erano generiche, non erano indicate in modo puntuale le ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e mancavano congrui riferimenti alla motivazione della decisione impugnata, con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di ricorso devono essere specifici; la loro genericità o apparenza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, puntuali e correlate alla motivazione della decisione impugnata; non sono ammissibili doglianze meramente generiche o assertive.
  • La mancanza di specificità va valutata sia sul piano interno della censura, sia sul piano esterno del rapporto tra i motivi dedotti e la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso non consente di individuare con chiarezza i rilievi mossi e di svolgere un effettivo controllo di legittimità, la sanzione processuale è l'inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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