Cassazione Penale, Ordinanza n. 22856/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta dunque ferma, senza riesame nel merito delle doglianze sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 7 marzo 2024. L'unico motivo dedotto lamentava vizi motivazionali in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era del tutto priva dei requisiti di specificità richiesti, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, dall'art. 581 c.p.p.: le deduzioni erano generiche, non erano indicate in modo puntuale le ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e mancavano congrui riferimenti alla motivazione della decisione impugnata, con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici; la loro genericità o apparenza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, puntuali e correlate alla motivazione della decisione impugnata; non sono ammissibili doglianze meramente generiche o assertive.
- La mancanza di specificità va valutata sia sul piano interno della censura, sia sul piano esterno del rapporto tra i motivi dedotti e la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso non consente di individuare con chiarezza i rilievi mossi e di svolgere un effettivo controllo di legittimità, la sanzione processuale è l'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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