Cassazione Civile, Ordinanza n. 16886/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un debitore esecutato, nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare promossa da una banca con l’intervento di più creditori, ha prima chiesto la sospensione della procedura e delle vendite e, dopo l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato la sospensione dell’intera esecuzione ma aveva anche dettato prescrizioni sul modo della vendita e sugli adempimenti pubblicitari, ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro tale ordinanza. Il ricorrente ha dedotto: violazione del contraddittorio e acquiescenza, violazione dell’art. 591-ter c.p.c., violazione degli artt. 487, 569 e 490 c.p.c., violazione dell’art. 111 Cost., nonché violazione degli artt. 91 e 96 c.p.c. per la conferma della condanna alle spese e per asserita illegittimità della condanna ex art. 96 c.p.c. La Corte ha però rilevato che il provvedimento impugnato era un’ordinanza resa ai sensi dell’art. 618, comma 2, c.p.c. in definizione della fase sommaria dell’opposizione originaria, con contenuto misto: da un lato decisione sulla sospensione, dall’altro provvedimenti indilazionabili sulla vendita. Secondo la Corte, contro tale ordinanza non era esperibile una nuova opposizione ex art. 617 c.p.c., ma solo il reclamo previsto dagli artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la rilevata questione di ammissibilità rilevando che l’opposizione agli atti esecutivi proposta contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione era in radice inammissibile, perché il rimedio corretto era il reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, affermando che la domanda non poteva essere proposta, con travolgimento di tutte le statuizioni rese nel giudizio di opposizione. Ha inoltre condannato il debitore alle spese del merito in favore dei creditori costituiti, mentre non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva degli intimati e ha escluso le condanne ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Non è il rimedio esperibile contro l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione a definizione della fase sommaria ex art. 618, comma 2, c.p.c., quando essa contenga provvedimenti indilazionabili e/o decida sulla sospensione dell’esecuzione.
L’ordinanza del giudice dell’esecuzione resa nella fase sommaria dell’opposizione può contenere provvedimenti indilazionabili e integrare o modificare il decreto inaudita altera parte; tale provvedimento non è autonomamente impugnabile con nuova opposizione agli atti esecutivi.
Il rimedio contro l’ordinanza che accoglie o rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione è il reclamo, non l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
È richiamato quale mezzo di reclamo avverso il provvedimento sulla sospensione adottato nel corso dell’opposizione esecutiva.
Quando l’azione o la domanda non poteva essere proposta, la Corte può cassare senza rinvio.
Usato per la proposta sintetica di definizione del ricorso.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio dopo istanza di parte.
Richiamato come norma asseritamente violata dal ricorrente, ma le censure restano assorbite.
Richiamato come norma asseritamente violata dal ricorrente, ma le censure restano assorbite.
Richiamato come norma asseritamente violata dal ricorrente, ma le censure restano assorbite.
Richiamato dal ricorrente in tema di acquiescenza, ma il relativo motivo resta assorbito.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte decide la controversia sul diverso e decisivo profilo dell’ammissibilità del rimedio.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura resta assorbita.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura resta assorbita.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura resta assorbita.
Usato per la regolazione delle spese del merito secondo soccombenza.
La Corte esclude l’irrogazione delle condanne aggravate, in quanto l’esito della decisione non coincide con quello prospettato nella proposta di definizione e perché la domanda è dichiarata non proponibile.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato, poiché la decisione è di cassazione senza rinvio per domanda non proponibile, non di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di opposizione agli atti esecutivi, quando il giudice dell’esecuzione emette un’ordinanza ex art. 618, comma 2, c.p.c. che definisce la fase sommaria e adotta provvedimenti indilazionabili, il rimedio esperibile è il reclamo ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., non una nuova opposizione ex art. 617 c.p.c.
- La qualificazione del provvedimento impugnato va compiuta in base al suo contenuto sostanziale e non alla sola forma o alla sua intitolazione; se il contenuto è quello di un’ordinanza resa nella fase sommaria dell’opposizione esecutiva, resta ferma la disciplina speciale dei mezzi di controllo.
- L’ordinanza che rigetta o accoglie la sospensione dell’esecuzione e, insieme, adotta prescrizioni provvisorie per la vendita ha natura impugnabile con il rimedio proprio del reclamo, mentre non è suscettibile di autonoma impugnazione mediante opposizione agli atti esecutivi.
- Se la domanda o l’azione è stata proposta con un rimedio processuale radicalmente inammissibile, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dichiarando che la domanda non poteva essere proposta.
- Quando il ricorso viene definito con cassazione senza rinvio per inammissibilità originaria della domanda, restano assorbite le censure di merito e non si applicano automaticamente né le sanzioni ex art. 96 c.p.c. né il raddoppio del contributo unificato previsto per rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
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