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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10268/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso un'ordinanza emessa il 13/06/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Palermo. La Corte non esamina il merito del provvedimento impugnato, perché rileva un vizio originario dell'impugnazione: il ricorso è stato presentato personalmente dalla parte e non risulta sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dalla disciplina processuale vigente. Il motivo decisivo riguarda quindi esclusivamente l'ammissibilità formale del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era stata proposta personalmente dal ricorrente in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017, che impone la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista a pena di inammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    L'impugnazione personale non supera il filtro formale previsto per il ricorso per cassazione, in quanto la disciplina richiede l'assistenza di un difensore abilitato secondo le regole speciali vigenti.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La modifica legislativa ha rafforzato il requisito di validità del ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte è inammissibile quando la legge richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Il controllo sulla validità formale del ricorso precede ogni esame del merito: se manca il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista, la Corte dichiara l'inammissibilità senza valutare le censure sostanziali.
  • Quando l'inammissibilità non sia stata determinata senza colpa, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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