Cassazione Civile, Ordinanza n. 31812/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il ricalcolo della "quota B" del trattamento pensionistico di un lavoratore dello spettacolo, con esclusione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale massimale operasse solo per la "quota A" e non anche per la "quota B", regolata dal d.lgs. n. 182 del 1997, e aveva escluso la decadenza e la prescrizione invocate dall'INPS. Nel ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto: 1) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, per erronea esclusione della decadenza dell'azione giudiziaria; 2) violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182 del 1997, per avere la Corte d'appello ritenuto abrogato il massimale pensionabile nella determinazione della quota B; 3) violazione degli artt. 2943, 2938 e 2946 c.c. per il rigetto dell'eccezione di prescrizione, motivo rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso dell'INPS, ritenendo applicabile la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 almeno per le differenze sui ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale, e confermando inoltre che il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile non è stato abrogato e continua a operare anche nella determinazione della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970
come modificato dal d.l. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), conv. con L. n. 111 del 2011
la decadenza previdenziale si applica anche alla domanda di ricalcolo pensionistico, almeno con riferimento alle differenze sui ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale.
art. 12 d.P.R. n. 1420 del 1971
il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile permane ed è applicabile anche per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
non abroga espressamente né per incompatibilità il massimale pensionabile previsto dalla disciplina precedente.
convertito con L. n. 166 del 1991
richiamato come base normativa coerente con il meccanismo di decadenza previdenziale.
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, lett. a)
la commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non implica necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate.
richiamo ai precedenti giurisprudenziali e alle ragioni già esposte nelle precedenti decisioni.
norma invocata nel terzo motivo sull'eccezione di prescrizione, rimasto assorbito.
norma invocata nel terzo motivo sull'eccezione di prescrizione, rimasto assorbito.
norma invocata nel terzo motivo sull'eccezione di prescrizione, rimasto assorbito.
Massime di principio
- In materia di pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina originaria permane anche dopo la riforma della quota B, salvo una sua espressa abrogazione o una incompatibilità normativa non rinvenibile nel sistema.
- La determinazione della quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo deve avvenire tenendo conto del massimale retributivo giornaliero previsto dall'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato, senza considerare eccedenze retributive oltre tale soglia.
- La decadenza previdenziale ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 si applica anche alle azioni giudiziarie volte al ricalcolo di prestazioni pensionistiche, almeno con riferimento alle differenze sui ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- La commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi non esige una corrispondenza rigida e matematica tra contributi versati e prestazioni erogate, purché il sistema complessivo conservi una proporzionalità non incompatibile con le finalità dell'art. 38 Cost.
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