Cassazione Penale, Ordinanza n. 05429/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso un'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato la propria incompetenza e disposto la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente. La Corte di cassazione ha esaminato ricorso, memoria difensiva e provvedimento impugnato, rilevando che il gravame era diretto contro un provvedimento negativo di competenza, cioè un atto che non attribuisce la competenza al giudice designato e che, pertanto, non è impugnabile nei modi ordinari. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché l'eventuale contrasto tra giudici sulla competenza deve essere risolto mediante conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p., non mediante impugnazione del provvedimento declinatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'ordinanza impugnata era un provvedimento negativo di competenza non soggetto a impugnazione ex art. 568, comma 2, c.p.p. Ha disposto la declaratoria di inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti non sono impugnabili, perché non attribuiscono la competenza al giudice designato.
Se il giudice designato a sua volta declina la competenza, la questione va risolta tramite conflitto di competenza.
L'inammissibilità può essere dichiarata de plano, cioè senza formalità e senza notifiche.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non emergano profili di assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Il provvedimento con cui il giudice dichiara la propria incompetenza e rimette gli atti al giudice ritenuto competente non ha natura decisoria attributiva della competenza e non è, per ciò solo, autonomamente impugnabile.
- Quando la controversia riguarda la competenza tra giudici, il rimedio corretto non è l'impugnazione del provvedimento declinatorio, ma la procedura di conflitto di competenza prevista dal codice di rito.
- L'inammissibilità del ricorso contro un provvedimento non impugnabile può essere dichiarata senza formalità procedurali, in via de plano.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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