Cassazione Penale, Sentenza n. 35361/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
Nell’ambito di una complessa indagine per una frode IVA transnazionale e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea, il pubblico ministero europeo aveva emesso, il 9-10 marzo 2026, un decreto di perquisizione e sequestro probatorio di documenti cartacei e informatici e dispositivi elettronici nella disponibilità degli indagati. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 29 aprile 2026, aveva annullato il decreto per carenza di fumus commissi delicti e delle esigenze probatorie. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha sostenuto che il decreto fosse adeguatamente motivato mediante il richiamo alle imputazioni provvisorie e a un decreto di sequestro preventivo, e che individuasse le categorie di dati, le ragioni investigative, la necessità della copia forense integrale, le successive modalità di selezione e criteri temporali e tematici; ha inoltre contestato la valutazione di sproporzione, osservando che le indagini riguardavano fatti dal 2016 all’attualità, pur risalendo l’ipotesi associativa a un periodo anteriore al 2010. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 253 e 254-bis c.p.p., affermando che il decreto già delimitava il periodo di ricerca dal 2016 all’attualità, prevedeva ricerche per nominativi e parole chiave, l’analisi dei rapporti commerciali e delle comunicazioni e la successiva restituzione dei dispositivi. Ha contestato che il Tribunale avesse introdotto l’obbligo, non previsto dalla legge, di selezionare i dati prima della copia forense, e ha denunciato l’asserita erroneità della valutazione dei profili tecnico-esecutivi. Ha infine sostenuto che il Tribunale del riesame, in quanto giudice con cognizione devolutiva, avrebbe potuto integrare la motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo non apparente, coerente con gli atti e conforme alla giurisprudenza. Quanto al fumus, il decreto non descriveva, neppure sommariamente, i fatti provvisoriamente attribuiti agli indagati oltre ai capi d’incolpazione, né indicava gli elementi investigativi che giustificassero ulteriori ricerche o descriveva il contesto delle operazioni illecite. Il richiamo del pubblico ministero a un decreto di sequestro preventivo non allegato né versato in atti non poteva colmare la lacuna. Quanto alle esigenze probatorie, la richiesta è stata ritenuta onnivora ed esplorativa: prevedeva ricerche estese, anche risalenti al 2010, e l’impiego dei nominativi di 66 indagati senza indicarne la stretta connessione con le attività degli interessati; mancavano collegamenti precisi e individualizzati tra i reati contestati e le esigenze di acquisizione. Il Tribunale non poteva supplire alla carenza individuando autonomamente le finalità specifiche del sequestro, prerogativa del pubblico ministero. La Corte ha inoltre ribadito che, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso per violazione di legge, inclusi soltanto i vizi motivazionali radicali che rendano l’argomentazione mancante o priva dei requisiti minimi; le censure proposte investivano invece la motivazione e oltrepassavano i limiti del giudizio di legittimità. Nessun rinvio né statuizione sulle spese è riportato nel dispositivo.
Norme richiamate
D’altra parte, va ribadito che il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.
Nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali, la violazione di legge comprende gli errori in iudicando e in procedendo e i soli vizi motivazionali radicali che rendano la motivazione mancante o inidonea a far comprendere il percorso logico del giudice; non consente un riesame ordinario della motivazione.
La norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte non ne espone né applica uno specifico contenuto interpretativo.
La Corte non formula un’interpretazione autonoma dell’articolo; il richiamo compare nell’esposizione delle doglianze del pubblico ministero.
La norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte non ne espone né applica uno specifico contenuto interpretativo.
La Corte non formula un’interpretazione autonoma dell’articolo; il richiamo compare nell’esposizione delle doglianze del pubblico ministero.
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve esporre in modo riconoscibile i fatti provvisoriamente attribuiti, gli elementi investigativi che giustificano le ulteriori ricerche e il collegamento tra i beni o i dati da acquisire e le esigenze probatorie; un rinvio a un provvedimento non allegato né presente agli atti non supplisce alla carenza motivazionale.
- La richiesta di acquisizione di dati e dispositivi informatici non può essere indiscriminata o esplorativa: deve essere delimitata secondo criteri pertinenti e proporzionati e indicare collegamenti specifici e individualizzati tra dati ricercati, indagati, reati contestati ed esigenze probatorie.
- Il Tribunale del riesame non può colmare l’insufficienza della motivazione del decreto individuando di propria iniziativa le finalità specifiche del sequestro, trattandosi di determinazioni riservate al pubblico ministero quale titolare delle indagini preliminari.
- Nel giudizio di cassazione sulle misure cautelari reali, la censura motivazionale rileva come violazione di legge solo quando il vizio sia radicale, ossia quando la motivazione manchi o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; le contestazioni che sollecitano una diversa valutazione della motivazione esorbitano dai limiti del sindacato di legittimità.
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