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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 447/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la discrepanza dipendesse da un errore materiale del dispositivo e che la volontà del giudice emergesse chiaramente dalla motivazione; ha quindi rettificato il dispositivo ai sensi dell'art. 619 c.p.p., sostituendo la dicitura errata con "anni uno e mesi quattro di arresto ed euro seimila di ammenda"

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si contestava la discrepanza tra la motivazione della sentenza (che indicava la pena in anni 1 e mesi 4 di arresto ed euro 6000 di ammenda) e il dispositivo (che riportava erroneamente '4 mesi di arresto' ed euro 6000 di ammenda), con la censura di violazione di legge per pena inferiore al minimo edittale

Norme richiamate

  • D.Lvo n.285/1992, art. 186

    Norma che delimita il reato contestato all'imputato (richiamata nella sentenza come riferimento di fatto); la sentenza non riporta il testo normativo integrale ma indica il capo d'accusa

  • art. 619 c.p.p.

    Consente la rettifica degli errori materiali del dispositivo della sentenza quando dalla motivazione emerga chiaramente la volontà del giudice; la Corte l'ha applicato per armonizzare il dispositivo con la motivazione senza modificare il contenuto sostanziale della decisione

Massime di principio

  • La discrepanza tra dispositivo e motivazione può essere sanata con rettifica quando si tratta di errore materiale obiettivamente riconoscibile e la motivazione ricostruisce inequivocabilmente la volontà del giudice
  • La motivazione prevale sul dispositivo se da essa risulta in modo chiaro la determinazione della pena; in tal caso la rettifica è possibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
  • Non è possibile usare l'art. 619 c.p.p. per correggere valutazioni di merito: la rettifica è limitata a errori formali/materiali che non alterano la sostanza della decisione
  • La rettifica del dispositivo può incidere su benefici o effetti della pena (es. sospensione condizionale); le parti devono verificare gli effetti e, se necessario, proporre ulteriori impugnazioni

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