Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31727/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, riformando parzialmente il giudizio di primo grado, lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in quanto, socio illimitatamente responsabile, aveva conferito il 50% di un immobile in un fondo patrimoniale. Il ricorso denunciava (1) vizio di motivazione rispetto alla qualificazione come atto distrattivo del conferimento nel fondo patrimoniale, sostenendo l'impignorabilità del bene se destinato ai bisogni della famiglia e richiamando la possibilità di azione revocatoria; (2) vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che l'imputato aveva solo anticipato la soglia di tutela prevista per il fallito, che l'immobile era di difficile collocazione sul mercato e che vi era una parziale disponibilità lavorativa dell'imputato, mentre l'appello avrebbe ingiustificatamente rilevato scarsa collaborazione con la curatela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto il ricorso aspecifico e incapace di confutare il ragionamento motivazionale della Corte territoriale, che aveva evidenziato indici di fraudolenza (quattro decreti ingiuntivi, tre atti di precetto, due pignoramenti mobiliari infruttuosi per complessivi circa 70.000 euro) antecedenti la costituzione del fondo, ritenendo la finalità del conferimento strumentale a sottrarre il bene alla garanzia dei creditori societari; la Corte ha altresì precisato che la distanza temporale tra atto e fallimento non esclude la natura distrattiva se l'atto ha inciso negativamente sulla garanzia creditoria. Sul secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la Corte di appello aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando la mancanza di collaborazione con la curatela e richiamando orientamenti di legittimità secondo cui il giudice può attenersi agli elementi ritenuti decisivi. Infine la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo (il testo trasmesso è tronco nella parte finale relativa alla somma).

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Riferito al tema della durata delle pene accessorie; citato come parte del oggetto della riforma parziale operata in sede d'appello

  • art. 46, comma 1, n. 3, legge fallimentare

    Richiamato insieme all'art. 170 c.c. per spiegare che i beni conferiti in fondo patrimoniale restano aggredibili dai creditori qualora la obbligazione sia sorta per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che la conoscenza o meno di tale extraneità incide sull'aggressibilità

  • art. 170 cod. civ.

    Combinato con l'art. 46 legge fall., è stato utilizzato per precisare i limiti dell'impignorabilità dei beni conferiti in fondo patrimoniale quando il conferimento sia strumentale a sottrarre risorse ai creditori

Massime di principio

  • La costituzione di un fondo patrimoniale non esclude automaticamente la rilevanza penale di un trasferimento: se il conferimento avviene in presenza di chiari indici di dissesto societario e di iniziative esecutive dei creditori, può integrarsi l'elemento soggettivo e oggettivo della bancarotta fraudolenta distrattiva.
  • La distanza temporale tra l'atto di alienazione/conferimento e la dichiarazione di fallimento non è decisiva: conta l'effetto dell'atto sulla garanzia patrimoniale dei creditori e la presenza di indicatori di pericolosità per il ceto creditorio al momento dell'operazione.
  • In Cassazione i motivi devono confrontarsi esplicitamente e in modo specifico con la motivazione della Corte di merito: osservazioni generiche o enunciati non argomentati non sono sufficienti per superare il vaglio di ammissibilità.
  • Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il giudice può negarle sulla base di elementi considerati decisivi (es. mancata collaborazione con la curatela); non è obbligato a esaminare esaustivamente ogni elemento favorevole o sfavorevole evocato dalle parti.
  • Per tutelare efficacemente un trasferimento in chiave difensiva è necessario fornire prove concrete della destinazione familiare del bene, dell'assenza di indici di dissesto al momento dell'atto o della impossibilità oggettiva per i creditori di subire pregiudizio, e dimostrare la collaborazione con gli organi della procedura fallimentare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.