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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23989/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Taranto e contiene un solo motivo: la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la valutazione negativa del giudice di merito sui precedenti penali non sarebbe sufficiente a escludere il beneficio e tenta di valorizzare la presunta non gravità dei precedenti ai fini di una mitigazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo corretto richiamando la pessima biografia penale del ricorrente, la sua personalità refrattaria al rispetto della legge e l'assenza di segni di ravvedimento o positiva evoluzione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il giudice può riconoscere o escludere le attenuanti generiche valorizzando anche un solo elemento tra quelli dell'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente e sufficiente a orientare la decisione.

  • art. 133 c.p.

    Tra gli elementi della gravità del fatto e della personalità del reo il giudice può selezionare quello ritenuto decisivo ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito può fondare il diniego anche su un solo elemento ritenuto decisivo tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., senza essere tenuto a prendere in esame ogni singolo dato favorevole o sfavorevole.
  • La valutazione sui precedenti penali e sulla personalità del reo è logicamente sufficiente a negare le attenuanti generiche quando esprima una persistente refrattarietà alle regole e non emergano segnali di ravvedimento o evoluzione positiva.
  • La censura che mira a sostituire alla valutazione di merito del giudice una diversa lettura della gravità dei precedenti o della meritevolezza del beneficio è inammissibile in cassazione se si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del fatto.
  • Il ricorso manifestamente infondato sulla concessione delle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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