Cassazione Civile, Ordinanza n. 18720/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una candidata aveva adito il Tribunale chiedendo la rettifica del punteggio attribuito nelle graduatorie di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Ragusa, relativamente ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, deducendo la mancata valutazione di servizio prestato presso enti di formazione professionale. Il Ministero aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; il Tribunale aveva accolto l'eccezione, ritenendo che si trattasse di una procedura concorsuale pubblica e quindi devoluta al giudice amministrativo. Con il regolamento preventivo la ricorrente sosteneva invece che la domanda riguardasse il diritto soggettivo all'esatta collocazione in graduatoria e alla corretta attribuzione dei punteggi, con conseguente giurisdizione ordinaria e possibilità di disapplicare l'atto amministrativo eventualmente illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda non fosse diretta all'annullamento di atti amministrativi generali o normativi, ma all'accertamento del diritto della ricorrente alla corretta attribuzione dei punteggi e al conseguente collocamento nella giusta posizione in graduatoria; in tale ambito il giudice ordinario può anche disapplicare gli atti amministrativi illegittimi. Le parti sono state rimesse davanti al Tribunale di Ragusa.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato per distinguere gli atti espressione di poteri pubblicistici, la cui contestazione può radicare una posizione di interesse legittimo, dai casi in cui si discute di diritti soggettivi nel rapporto di lavoro privatizzato.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
È evocato per affermare che, in presenza di graduatorie di istituto formate e gestite secondo regole vincolate, l'attività è riconducibile al potere datoriale privatistico e non a discrezionalità amministrativa.
art. 4, commi 3 e 6-ter, L. n. 124 del 1999
È richiamato per spiegare la funzione delle graduatorie di istituto come strumento per la copertura delle supplenze temporanee.
art. 5 del D.M. n. 201 del 2000
È richiamato insieme alla legge n. 124 del 1999 per qualificare le graduatorie di istituto come strumento residuale e funzionale alle supplenze temporanee.
È indicato come regolamento attuativo della disciplina sulle supplenze, base normativa della formazione delle graduatorie di istituto.
D.M. n. 50 del 3 marzo 2021
È l'atto amministrativo la cui disapplicazione era richiesta dalla ricorrente, ritenuto non ostativo alla giurisdizione ordinaria quando la domanda mira all'accertamento del diritto ai punteggi.
L.R. n. 24 del 6 marzo 1976
È citata come disposizione applicativa per la valutazione dei titoli degli enti accreditati ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
Massime di principio
- Quando la controversia riguarda la corretta attribuzione del punteggio e la collocazione di un soggetto in una graduatoria di gestione del rapporto di lavoro già instaurato, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa si radica invece se la domanda investe direttamente la legittimità di un atto generale o regolamentare che disciplina l'accesso o la formazione della graduatoria, e solo indirettamente la posizione del singolo aspirante.
- Le graduatorie di istituto per il personale scolastico, essendo destinate alla copertura delle supplenze temporanee e formate mediante applicazione vincolata di regole e tabelle di punteggio, non integrano di per sé una procedura concorsuale in senso stretto.
- In tali controversie il giudice ordinario può verificare incidenter tantum la legittimità degli atti amministrativi presupposti e, se del caso, disapplicarli per assicurare la tutela del diritto soggettivo azionato.
- L'assenza di una comparazione discrezionale tra aspiranti e di una commissione di concorso è indice decisivo per escludere la natura concorsuale della procedura e ricondurla alla gestione privatistica della graduatoria.
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