Cassazione Civile, Ordinanza n. 33656/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore pubblico)
La controversia
Una banca, quale cessionaria di crediti derivanti da somministrazioni di energia elettrica effettuate in favore di un comune, aveva ottenuto in monitorio un decreto ingiuntivo poi opposto dall'ente locale. Il tribunale aveva revocato il decreto ma riconosciuto comunque un debito residuo del comune, condannandolo al pagamento di una somma inferiore. In appello la banca aveva contestato la riduzione del quantum debeatur e il comune aveva impugnato in via incidentale negando ogni debito. La corte d'appello ha accolto l'appello incidentale del comune e rigettato quello principale della banca, dichiarando che nulla fosse dovuto. In cassazione la banca ha dedotto, con due motivi, la nullità del procedimento e della sentenza per errata valutazione della documentazione contabile e per mancato riconoscimento di interessi moratori e anatocismo, oltre a censure sulla CTU, sull'art. 2697 c.c. e sugli artt. 112, 115, 194 e 210 c.p.c.; tuttavia la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso perché la sentenza impugnata risultava notificata, ma nel fascicolo mancava la relata di notificazione della sentenza stessa, e la notificazione del ricorso era comunque avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, escludendo la prova di resistenza. Ha inoltre ritenuto, in ogni caso, inammissibili i motivi perché generici, cumulativi e diretti a sollecitare un riesame del merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, rilevando il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata a fronte dell'avvenuta allegazione della sua notificazione, con notificazione del ricorso oltre il termine utile per la c.d. prova di resistenza. Ha aggiunto che i due motivi erano comunque inammissibili per genericità, difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., cumulo eterogeneo di censure e richiesta sostanziale di rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per la produzione documentale, ma la Corte rileva che le doglianze erano generiche e non autosufficienti.
invocato come regola di riparto dell'onere probatorio, ma le censure sono state ritenute inammissibili e in ogni caso volte a contestare il merito dell'accertamento contabile.
la Corte ribadisce che l'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto un provvedimento sulla domanda o eccezione, non quando si contesti la motivazione o si chieda una diversa valutazione del merito.
richiamato tra i parametri del ricorso; la censura è stata considerata generica e non correlata alla decisione impugnata.
invocato in relazione alla CTU; la Corte osserva che la sentenza di merito aveva motivato analiticamente sulla consulenza tecnica e sulla documentazione utilizzata.
le doglianze sono state qualificate come inammissibili perché cumulavano vizi diversi e, sotto veste di violazione di legge, miravano a un riesame del merito.
violato per mancata specificazione, localizzazione e trascrizione dei documenti e delle circostanze richiamate nel ricorso.
il mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando la notificazione è dichiarata nel ricorso, determina improcedibilità.
richiamato per la verifica della tempestività dell'impugnazione e per escludere la prova di resistenza quando la notificazione del ricorso è avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio nell'ambito del rito accelerato; la Corte richiama la proposta di definizione accelerata.
la Corte, avendo definito il giudizio in conformità alla proposta di improcedibilità, applica le condanne ulteriori previste per la definizione accelerata.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 6 CEDU
la Corte ribadisce che l'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione non viola il diritto di accesso a un tribunale, alla luce della giurisprudenza richiamata.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. anche la relata di notificazione della sentenza; in mancanza, il ricorso è improcedibile se la controparte non supplisce a tale omissione.
- La c.d. prova di resistenza può escludere l'improcedibilità solo se, dalla relazione di notificazione del ricorso, risulta una notificazione avvenuta entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza; se la notificazione del ricorso è tardiva, tale verifica non è utile.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata; il rinvio generico a documenti o censure non localizzate, non trascritte o cumulative viola l'art. 366, n. 6, c.p.c.
- Non è ammissibile, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, una richiesta che miri sostanzialmente alla rivalutazione del merito o delle risultanze della CTU.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto un provvedimento sulla domanda o eccezione, mentre il vizio motivazionale presuppone che la questione sia stata esaminata ma con mancanza assoluta, apparenza o incomprensibilità della motivazione.
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