Cassazione Penale, Ordinanza n. 27733/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 26/06/2025. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano cinque: (1) contestazione dell'elemento oggettivo del reato; (2) dedotta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; (3) richiesta di esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (4) censura sul trattamento sanzionatorio; (5) doglianza relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, richiamando genericamente i 'benefici di legge'. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi privi di puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei necessari riferimenti alla motivazione impugnata, e comunque manifestamente infondati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che i motivi non individuavano in modo specifico le ragioni giuridiche delle censure né si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, le doglianze sulla motivazione, sull'elemento oggettivo, sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e sul trattamento sanzionatorio erano comunque manifestamente infondate. Quanto al quinto motivo, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui il giudice d'appello non deve concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena né motivare sul punto quando l'impugnazione si limiti a un generico richiamo ai 'benefici di legge' senza allegare elementi di fatto specifici. Conseguentemente, sono state applicate le statuizioni conseguenti all'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte richiama la motivazione della sentenza impugnata che escludeva la particolare tenuità del fatto per l'elevata gravità della condotta.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.
Norma richiamata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, Rv. 285413 - 01
In appello il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, se l'impugnazione si limita a un generico richiamo ai 'benefici di legge' senza specifici elementi di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto della censura e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- Le censure che si risolvono in una critica alla motivazione sono inammissibili o comunque infondate quando il provvedimento impugnato presenta una motivazione esistente, coerente e logicamente apprezzabile, non sindacabile in cassazione come merito.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la sentenza di merito dia conto in modo adeguato dell'elevata gravità della condotta e della non meritevolezza del beneficio.
- Il giudice d'appello non ha un dovere officioso di concedere la sospensione condizionale della pena né di motivare sul punto se l'impugnazione si limita a invocare genericamente i 'benefici di legge' senza allegare elementi concreti idonei a sostenerne la concessione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27811/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27659/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27663/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27664/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27677/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_penale · 23 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 27679/2026 del 23/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →