Ordinanza n. 1032/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (privato appellante)
Prevale il privato
La controversia
Il privato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti o comportamenti riconducibili al Ministero dell’Interno e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Taranto. Il testo non specifica né l’atto amministrativo sostanziale contestato né le singole censure dedotte. Il Consiglio di Stato rileva che le censure necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze cautelari prospettate risultano tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello nei sensi e nei limiti della motivazione, senza concedere una misura cautelare sostanziale né pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di merito. Dispone che la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le censure sono ritenute meritevoli dell’approfondimento nella sede di merito, mentre le esigenze cautelari sono considerate adeguatamente tutelabili attraverso la rapida trattazione della causa. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Consente, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, di disporre la rapida fissazione di tale udienza in luogo di una distinta misura cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando le censure richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida trattazione del merito, il Consiglio di Stato può accogliere l’appello cautelare limitatamente alla sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una misura cautelare sostanziale.
- La sollecita fissazione dell’udienza di merito costituisce una forma di tutela cautelare alternativa alla sospensione o ad altra misura provvisoria, quando la tempestiva definizione del giudizio è sufficiente a evitare il pregiudizio prospettato.
- L’accoglimento dell’appello cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una decisione sulla fondatezza delle censure, che devono essere esaminate nella fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 180/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 181/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 634/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 641/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 43/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 20 mar 2026Ordinanza n. 643/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →