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Ordinanza

Ordinanza n. 1032/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privato appellante)

Prevale il privato

La controversia

Il privato ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti o comportamenti riconducibili al Ministero dell’Interno e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Taranto. Il testo non specifica né l’atto amministrativo sostanziale contestato né le singole censure dedotte. Il Consiglio di Stato rileva che le censure necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze cautelari prospettate risultano tutelabili mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello nei sensi e nei limiti della motivazione, senza concedere una misura cautelare sostanziale né pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di merito. Dispone che la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le censure sono ritenute meritevoli dell’approfondimento nella sede di merito, mentre le esigenze cautelari sono considerate adeguatamente tutelabili attraverso la rapida trattazione della causa. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, di disporre la rapida fissazione di tale udienza in luogo di una distinta misura cautelare.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, quando le censure richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate dalla rapida trattazione del merito, il Consiglio di Stato può accogliere l’appello cautelare limitatamente alla sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una misura cautelare sostanziale.
  • La sollecita fissazione dell’udienza di merito costituisce una forma di tutela cautelare alternativa alla sospensione o ad altra misura provvisoria, quando la tempestiva definizione del giudizio è sufficiente a evitare il pregiudizio prospettato.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una decisione sulla fondatezza delle censure, che devono essere esaminate nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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