Cassazione Penale, Ordinanza n. 11513/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello). Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 125 e 129 c.p.p., censurando la decisione sotto il profilo della motivazione e della mancata applicazione di cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio. La Corte di cassazione rileva però che, in presenza di accordo tra le parti sui punti concordati, il ricorrente non può introdurre in sede di legittimità doglianze diverse, anche se rilevabili d'ufficio, salvo i casi di pena illegale, di vizi nella formazione della volontà di aderire al concordato, di difformità del consenso del pubblico ministero o di contenuto della pronuncia difforme dall'accordo. Tali evenienze non risultano nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
La deduzione di violazione di legge processuale non supera il limite proprio del giudizio di legittimità quando il ricorso investe una sentenza resa a seguito di concordato sui motivi o sui punti concordati, salvo le eccezioni ammesse dalla giurisprudenza.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La censura sul vizio di motivazione non è proponibile in cassazione contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. oltre i limiti derivanti dall'accordo delle parti, salvo le eccezioni indicate.
È richiamato insieme all'art. 129 c.p.p. come parametro della doglianza, ma non consente nel caso concreto di superare la preclusione derivante dal concordato.
L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità non può essere dedotto in cassazione in modo libero contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., salvo le eccezioni riconosciute.
La sentenza pronunciata in forma concordata comporta la rinuncia a far valere in cassazione doglianze diverse dai profili eccezionalmente ancora deducibili, come la pena illegale o i vizi del consenso/contenuto dell'accordo.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati preclude al ricorrente di proporre in cassazione doglianze diverse da quelle espressamente salvaguardate dalla giurisprudenza.
- Le eccezioni alla preclusione nel giudizio di legittimità contro il concordato riguardano soltanto la pena illegale, i vizi della volontà nell'adesione al concordato, il difetto o il vizio del consenso del pubblico ministero e la difformità tra accordo e decisione del giudice.
- La deduzione di un vizio rilevabile d'ufficio non è di per sé sufficiente a superare l'effetto preclusivo dell'accordo intervenuto ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
- Dichiarato inammissibile il ricorso, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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