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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30860/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il provvedimento riguarda il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo invece più adeguata una misura alternativa meno ampia, in particolare la semilibertà disposta d'ufficio. Il Tribunale aveva valorizzato la gravità del reato commesso e l'assenza di significativi indici di positiva evoluzione della personalità del condannato, desunti soprattutto dal mancato avvio di iniziative risarcitorie verso le vittime, pur a fronte di una stabile attività lavorativa. Nel ricorso si sosteneva, in sostanza, che gli elementi favorevoli alla concessione dell'affidamento fossero stati sottovalutati e che la successiva attivazione di un percorso riparatorio dovesse essere apprezzata in senso favorevole. La Corte di cassazione ha però ritenuto che tali censure si risolvessero nella mera richiesta di una diversa valutazione di merito rispetto a quella svolta dal giudice di sorveglianza, senza evidenziare vizi logici o giuridici del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale nella valutazione della misura alternativa più adeguata, motivando in modo coerente e non illogico sulla persistenza di una residua pericolosità sociale e sulla maggiore idoneità di una misura più contenitiva rispetto all'affidamento in prova. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    affidamento in prova al servizio sociale

    La misura richiede una prognosi favorevole sul buon esito della prova, fondata sull'osservazione della personalità del condannato e sulla capacità della misura, anche con prescrizioni, di favorire la rieducazione e prevenire la recidiva.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    È richiamato come disciplina della detenzione domiciliare, utilizzabile in presenza di un'emenda non pienamente riscontrata, purché sia escluso il pericolo di nuovi reati e ricorrano i limiti di pena e titolo di reato previsti.

  • art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354

    La semilibertà presuppone una prognosi favorevole circa i progressi trattamentali e la possibilità di un graduale reinserimento sociale, in regime di parziale de-carcerazione.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale il giudice deve formulare una prognosi sul buon esito della prova valutando non solo la gravità del reato e i precedenti, ma anche la condotta successiva del condannato e l'evoluzione della sua personalità dopo il fatto.
  • L'affidamento in prova richiede un processo di emenda già significativamente avviato; non è necessario il ravvedimento pienamente conseguito, che appartiene a istituti diversi come la liberazione condizionale.
  • La scelta tra le misure alternative alla detenzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può preferire la misura più contenitiva quando l'affidamento risulti incompatibile con una residua pericolosità sociale.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione del merito a quella del tribunale di sorveglianza se la motivazione del provvedimento è coerente, non illogica e basata su elementi concreti.
  • La deduzione di iniziative riparatorie sopravvenute al provvedimento impugnato non incide sul giudizio di cassazione se tali elementi non erano presenti al momento della decisione oggetto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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