Cassazione Penale, Sentenza n. 40064/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di Salvatore D'Arpa per i reati di concorso in rapina aggravata, ricettazione e detenzione/porto di armi. Il ricorrente deduceva: (1) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la gravità indiziaria, sostenendo che le conclusioni si basavano su elementi approssimativi derivati da videoregistrazioni e dall'analisi del traffico telefonico e che esistevano spiegazioni alternative ai movimenti e alla disponibilità del telefono; (2) violazione dell'art. 274 c.p.p. rispetto alle esigenze cautelari, rilevando la distanza temporale dei fatti, precedenti penali assai risalenti e l'attuale attività lavorativa come indice di reinserimento sociale e redditi adeguati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure relative alla motivazione sulla consistenza dei gravi indizi non potessero tradursi in un rinnovato sindacato di merito o in una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice di merito; il provvedimento impugnato offriva un congruo apparato argomentativo (compatibilità delle caratteristiche somatiche con l'immagine video, ricostruzione dei movimenti tramite tabulati telefonici, improvvisa disponibilità economica). Sulle esigenze cautelari la Corte ha condiviso la valutazione della pregnanza prognostica delle modalità criminose e della perdurante propensione del ricorrente alla commissione di rapine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; non è scaturita la rimessione in libertà e si è disposto l'adempimento ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per riassumere i motivi di impugnazione ai fini formali; la Corte ne usa la disciplina per delimitare l'oggetto e la forma della censura.
La norma sulle esigenze cautelari è stata applicata nel senso che la Corte accetta che il rischio di reiterazione possa derivare dalle modalità della condotta e dalla persistenza di atteggiamenti proclivi al reato; non è stata ritenuta violata la valutazione del giudice di merito.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione è stata richiamata per gli adempimenti conseguenti alla decisione in Cassazione quando la stessa non comporta la remissione in libertà del ricorrente.
Massime di principio
- La Cassazione non ammette nei ricorsi per motivi di motivazione un rinnovato esame o una diversa ponderazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito: il sindacato è limitato all'adeguatezza logico‑giuridica delle ragioni addotte.
- Per contestare la gravità indiziaria in Cassazione è necessario dimostrare vizi formali o logico‑giuridici nella motivazione, non semplicemente proporre interpretazioni alternative dei medesimi dati probatori.
- Il pericolo di reiterazione può legittimamente desumersi dalle modalità di commissione del reato e da comportamenti sintomatici, anche se i fatti sono temporalmente antecedenti; la sola esistenza di attività lavorativa o precedenti remoti non esclude automaticamente le esigenze cautelari.
- Le posizioni dei coindagati sono autonome: la valutazione delle esigenze cautelari richiede un confronto specifico con la personalità e la condotta di ciascun indagato, dunque misure diverse per soggetti diversi possono essere giustificate.
- Un ricorso privo di confronto puntuale con il provvedimento impugnato può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese; è pertanto necessario motivare specificamente le contestazioni.
Testo integrale
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