Cassazione Penale, Ordinanza n. 36152/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta. L'unico motivo deduceva violazione di legge per l'omesso esercizio, da parte del giudice di merito, del potere-dovere di riconoscere d'ufficio l'attenuante speciale prevista dall'art. 219, comma 3, legge fallimentare. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché l'imputato non può lamentare in cassazione il mancato uso dei poteri ex art. 597, comma 5, c.p.p. in materia di attenuanti se non ne aveva fatto richiesta nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per bancarotta fraudolenta, già confermata in appello, resta ferma. La decisione è fondata sul rilievo che la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale era non proponibile in cassazione, non essendo stata formulata la richiesta nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2 legge fallimentare
individua il reato di bancarotta fraudolenta per il quale la condanna era stata confermata in appello.
art. 219, comma 3, legge fallimentare
disciplina l'attenuante speciale invocata dal ricorrente, che però non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non richiesta in merito.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
riconosce al giudice di appello il potere-dovere di rilevare d'ufficio eventuali attenuanti, ma la sua omessa applicazione non è deducibile in cassazione se la parte non ne aveva chiesto il riconoscimento nei gradi di merito.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è deducibile il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice di appello in materia di riconoscimento di attenuanti, quando la parte non abbia formulato la relativa richiesta nei gradi di merito.
- La mancata richiesta in sede di merito dell'attenuante impedisce di contestare in cassazione l'omessa applicazione della stessa come violazione di legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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