Cassazione Civile, Ordinanza n. 16219/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto da una società appaltatrice per crediti relativi a lavori straordinari eseguiti per un condominio. Il decreto è stato notificato presso lo studio di un soggetto indicato come amministratore condominiale, la cui nomina era poi contestata; successivamente, ottenuta la conoscenza del titolo, la società ha intimato precetto ai singoli condomini morosi per la sola quota di loro spettanza. Il singolo condomino destinatario del precetto ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che la notifica del decreto ingiuntivo fosse inesistente perché eseguita verso un soggetto privo di poteri rappresentativi, con conseguente inefficacia del titolo esecutivo e, quindi, del precetto. Ha quindi impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo competente il Giudice di Pace, e ha chiesto che fosse affermata la competenza del Tribunale sul rilievo che la questione riguardasse la validità/efficacia del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale e non il valore del precetto. In ricorso ha dedotto violazione degli artt. 615, 645 e 644 c.p.c., richiamando precedenti sulla deducibilità dell'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato inesistentemente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'opposizione proposta era espressamente e solo un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. contro il precetto, non già un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo. Ha poi escluso che ricorresse un caso di inesistenza della notificazione del decreto: la notificazione, pur eventualmente viziata, era stata eseguita con attività dotate degli elementi costitutivi essenziali e presso un soggetto comunque attinente al condominio, sicché il vizio doveva essere qualificato come nullità e non come inesistenza. Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che non era ammissibile far valere tale vizio mediante opposizione ex art. 615 c.p.c. davanti a un giudice diverso da quello funzionalmente competente sull'opposizione a decreto ingiuntivo. Poiché il credito azionato in via esecutiva era di importo rientrante nella competenza per valore del Giudice di Pace, è stata confermata la declaratoria di incompetenza del Tribunale e dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno, con rigetto del regolamento e condanna alle spese.
Norme richiamate
L'opposizione all'esecuzione è il rimedio per contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata; la competenza si determina secondo i criteri generali per materia o valore, ma non consente di devolvere al giudice dell'opposizione questioni riservate funzionalmente al giudice del monitorio quando si deduca soltanto un vizio di notificazione non riconducibile all'inesistenza.
L'opposizione ordinaria al decreto ingiuntivo è il rimedio per contestare il credito azionato in sede monitoria; non è surrogata dall'opposizione a precetto quando il vizio dedotto riguarda la sola nullità della notificazione del decreto.
L'opposizione tardiva è lo strumento esperibile quando la nullità della notificazione abbia impedito la tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo; non è convertibile automaticamente da un'opposizione a precetto che non contesti il decreto nei modi e nei termini propri.
L'inefficacia del decreto ingiuntivo presuppone la mancata rituale conoscenza del provvedimento nei casi previsti dalla legge; la Corte esclude che nella vicenda concreta vi fosse una notificazione inesistente idonea a determinare tale inefficacia.
È richiamato dal Tribunale per sostenere che, nell'opposizione a precetto, la competenza per valore va rapportata al credito precettato.
Serve a individuare la competenza per valore del Giudice di Pace in relazione all'importo del credito azionato in precetto.
È richiamato per la costituzione del controricorrente nel giudizio di regolamento di competenza.
art. 188 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.
È menzionato come possibile rimedio per far valere l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei casi consentiti, davanti al giudice che lo ha emesso.
d.m. n. 55 del 2014, art. 5, comma 5
Ai fini della liquidazione delle spese del regolamento di competenza, il giudizio va considerato di valore indeterminabile perché ha ad oggetto solo la questione di competenza e non l'intera controversia.
È citata per il principio per cui le questioni di competenza sono decise con ordinanza.
Massime di principio
- Nel sistema delle opposizioni esecutive e monitorie, occorre distinguere con precisione tra inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo e sua mera nullità: solo la prima consente di reagire con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., mentre la seconda va dedotta con i rimedi propri dell'opposizione al decreto, ordinaria o tardiva a seconda dei casi.
- L'opposizione a precetto non può essere utilizzata per ottenere, davanti a un giudice diverso da quello funzionalmente competente sul monitorio, la caducazione del decreto ingiuntivo quando il vizio denunciato attiene soltanto alla nullità della sua notificazione.
- La notificazione del decreto ingiuntivo è inesistente solo se manca del tutto l'attività notificatoria o ne difettano gli elementi costitutivi essenziali; ogni altra difformità dal modello legale integra nullità e non inesistenza.
- Quando il creditore procede esecutivamente sulla base di un decreto ingiuntivo notificato con vizio solo nullitario, l'intimato che voglia contestare il titolo deve attivare i rimedi di cui agli artt. 645 o 650 c.p.c., non potendo convertire l'opposizione ex art. 615 c.p.c. in un'opposizione tardiva.
- Ai fini della competenza nell'opposizione a precetto, rileva l'importo del credito portato dal precetto quando l'opposizione riguarda il diritto a procedere in executivis e non la cognizione sul credito monitorio; il regolamento di competenza, avendo ad oggetto solo tale questione, va considerato di valore indeterminabile per la liquidazione delle spese.
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