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Sentenza

Sentenza del 04/06/2024 n. 202 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria

Accertamento imposte - Istituto religioso - Canoni locazione non dichiarati - Illegittimità - Agevolazioni Ires - Spettanza - Plusvalenze tassabilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento fiscale per canoni di locazione ritenuti non dichiarati; contestazione dell'applicabilità dell'agevolazione IRES prevista dall'art. 6 D.P.R. n. 601/1973; contestazione della tassabilità di plusvalenze derivanti da alienazione di beni acquisiti per successione

La decisione

Il recupero a tassazione dei canoni locazione è stato ritenuto illegittimo perché l'ufficio non ha dimostrato l'omissione in dichiarazione né ha individuato i contratti di locazione di riferimento. Quanto all'agevolazione IRES ex art. 6 D.P.R. n. 601/1973, la Corte conferma che l'agevolazione può trovate giustificazione non solo sul requisito soggettivo ma anche sulla natura dell'attività svolta, salvando la possibilità per l'istituto di beneficiare della riduzione, ma ribadendo che l'onere della prova circa i requisiti rimane a carico del soggetto che invoca l'agevolazione. Infine, la tassazione delle plusvalenze è stata ritenuta legittima: l'art. 67, lett. b) TUIR non esenta dalla tassazione la plusvalenza relativa a beni acquistati per successione da altro ente e poi alienati.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601/1973

    L'art. 6 riconosce una riduzione IRES per determinati soggetti; l'applicazione dell'agevolazione si fonda non solo sul requisito soggettivo ma anche sulla natura dell'attività svolta dall'ente, purché il beneficiario provi i requisiti per l'agevolazione

  • TUIR

    L'art. 67 lett. b) non prevede esenzione dalla tassazione delle plusvalenze per il soggetto che ha acquistato il bene per successione da altro ente; pertanto le plusvalenze sono tassabili

Massime di principio

  • L'ufficio accertatore deve provare l'omissione in dichiarazione e identificare chiaramente i contratti o i fatti generatori di reddito per poter recuperare a tassazione canoni non dichiarati; in mancanza, l'accertamento è illegittimo
  • Le agevolazioni fiscali previste per soggetti speciali (es. art. 6 DPR 601/1973) si valutano anche con riferimento alla natura dell'attività svolta oltre che al requisito soggettivo; tuttavia spetta al beneficiario fornire la prova dei requisiti richiesti
  • Per le plusvalenze va verificata la modalità di acquisizione del bene: se il bene è stato acquisito per successione da altro ente, l'art. 67 lett. b) TUIR non riconosce esenzione e la plusvalenza è tassabile
  • In casi simili è fondamentale conservare e produrre documentazione contrattuale e attestazioni sull'attività svolta dall'ente per difendere la spettanza di agevolazioni e per contestare eventuali ricostruzioni dell'ufficio
  • Nel contenzioso tributario la ripartizione dell'onere della prova è cruciale: l'ufficio deve dimostrare l'omissione e i fatti posti a base dell'accertamento, mentre il contribuente deve provare i requisiti per eventuali benefici fiscali invocati

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