Ordinanza n. 157/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 206 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise il 20.06.2024 (depositata e notificata in data 21.06.2024) che ha accolto i ricorsi iscritti ai nn. 201/2021 e 177/2022 r.g., confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 5879/2025, emessa in data 07.07.2025 nel giudizio iscritto al n.r.g. 7404/2024; nonché, in via subordinata per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza in forma specifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 206/2024, confermata dal Consiglio di Stato n. 5879/2025
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Molise n. 206/2024, che aveva accolto i ricorsi riuniti, confermata in appello dal Consiglio di Stato n. 5879/2025. In via subordinata hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza in forma specifica ai sensi dell'art. 112 c.p.a. Il giudice ha ritenuto necessario verificare se la Regione Molise abbia instaurato un procedimento finalizzato all'esecuzione delle pronunce, quali attività istruttorie indicate nelle sentenze siano state avviate, se siano state assunte determinazioni e quali atti e documenti siano stati formati, compresi quelli adottati nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né quella subordinata di risarcimento. Ha disposto a carico della Regione Molise un incombente istruttorio, imponendole di fornire chiarimenti sull'eventuale procedimento di esecuzione delle sentenze, sulle attività istruttorie svolte o avviate e sulle determinazioni assunte, depositando la relativa documentazione. Il termine assegnato è di quaranta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o dalla sua notifica, se precedente. La prosecuzione del giudizio è stata fissata alla camera di consiglio del 15 luglio 2026.
Norme richiamate
per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza in forma specifica
La disposizione è richiamata quale fondamento della domanda subordinata di risarcimento connessa alla mancata esecuzione del giudicato; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulti con sufficiente chiarezza se l’amministrazione abbia avviato le attività necessarie a dare esecuzione al giudicato, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire chiarimenti, atti e documenti relativi all’attività amministrativa svolta.
- L’incombente istruttorio nel giudizio di ottemperanza può riguardare anche gli atti adottati dall’amministrazione nelle more del processo, qualora siano rilevanti per verificare l’effettiva esecuzione delle pronunce.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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