Cassazione Penale, Ordinanza n. 16282/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Con il primo motivo ha contestato la configurabilità del reato, sostenendo in sostanza che l'allontanamento avvenuto in un ambito territoriale circoscritto non integrasse la fattispecie incriminatrice, e ha dedotto altresì l'insussistenza dell'elemento soggettivo. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato bilanciamento in prevalenza delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: il primo motivo era generico rispetto agli apprezzamenti di merito già svolti dalla Corte territoriale sulla configurabilità del reato e sul dolo; il secondo e il terzo motivo erano privi di specificità in quanto non si misuravano con le argomentazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice per il reato di evasione, oggetto della condanna confermata in sede di merito e del ricorso per cassazione
invocato dal ricorrente per la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la censura è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione di merito
particolare tenuità del fatto
non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile
richiamo testuale alla fattispecie di evasione contestata e oggetto della sentenza impugnata
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure meramente generiche o reiterative sono inammissibili.
- La contestazione della configurabilità del reato e dell'elemento soggettivo non è ammissibile se non si misura con gli accertamenti di fatto e con l'apparato argomentativo svolto dal giudice di merito.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, inclusa la richiesta di particolare tenuità del fatto o di diverso bilanciamento delle circostanze, devono indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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