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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14608/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società creditrice aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento per un credito di euro 202.416,98, comprensivo di capitale, interessi, spese e compenso del collegio arbitrale, fondato su un lodo arbitrale del 27 novembre 2014. Il lodo non era stato depositato in cancelleria per il decreto di esecutività prima della dichiarazione di fallimento della debitrice (14 gennaio 2016); la domanda di declaratoria di esecutività era stata presentata dopo il fallimento e il decreto di esecutività era intervenuto il 15 luglio 2016. Il giudice delegato e poi il Tribunale di Roma avevano negato l’opponibilità del lodo alla massa, ritenendo necessario l’exequatur anteriore al fallimento e assimilando il lodo non esecutivo a una scrittura privata priva di data certa. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: (1) omesso esame della comunicazione/consegna del lodo e del suo deposito in altri procedimenti; (2) violazione degli artt. 824-bis e 819 c.p.c., sostenendo che il lodo rituale ha efficacia di sentenza dall’ultima sottoscrizione; (3) e (4) ulteriori censure sul medesimo tema dell’esecutorietà come elemento non costitutivo della natura del lodo; (5) violazione dell’art. 45 l. fall. per la mancata considerazione della non impugnazione del lodo; (6) violazione dell’art. 828, co. 2, c.p.c., richiamando la decorrenza del termine di impugnazione dall’ultima sottoscrizione; (7) omesso esame circa l’istanza relativa all’imposta di registro; (8) violazione dell’art. 91 c.p.c. per le spese/danni.

La decisione

La Corte ha accolto, per quanto di ragione, i motivi dal secondo al sesto, ritenendo fondato il principio per cui il lodo arbitrale rituale è pienamente assimilabile a una sentenza dal momento dell’ultima sottoscrizione ed è quindi opponibile alla procedura fallimentare da tale data, indipendentemente dal successivo decreto di esecutività. Ha dichiarato inammissibili il primo e il settimo motivo per difetto di specificità e ha dichiarato assorbito l’ottavo. Il decreto del Tribunale di Roma è stato cassato con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione per nuovo esame del lodo e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 825 c.p.c.

    Il decreto di esecutività non è elemento che determina, in sé, la nascita dell’efficacia opponibile del lodo nei confronti della massa quando si tratti di lodo rituale già venuto a esistenza con l’ultima sottoscrizione; il tribunale aveva invece ritenuto necessaria la previa declaratoria di esecutività.

  • art. 824-bis c.p.c.

    Il lodo arbitrale rituale è assimilabile a una sentenza giurisdizionale dal momento dell’ultima sottoscrizione e produce da allora i suoi effetti; tale regola fonda l’opponibilità alla procedura fallimentare.

  • art. 819 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura giurisdizionale del lodo rituale e la sua efficacia equivalente a quella della sentenza.

  • art. 45 l. fall.

    Il ricorrente ha dedotto che la mancata impugnazione del lodo ne rendeva opponibile il contenuto alla procedura; la Corte ha accolto i motivi centrali senza soffermarsi autonomamente su questo profilo come ratio decisiva.

  • art. 828, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il termine per l’impugnazione del lodo decorre dall’ultima sottoscrizione, dato coerente con la sua equiparazione alla sentenza.

  • art. 2704 c.c.

    Il tribunale aveva evocato la data certa delle scritture private per negare efficacia opponibile al lodo; la Corte ha escluso l’impostazione, valorizzando invece la natura di sentenza del lodo rituale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le censure formulate come omesso esame di fatti decisivi sono state dichiarate inammissibili quando mancavano specificità, indicazione della decisività e indicazione di come e quando il fatto fosse stato introdotto nel giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    Il motivo relativo alle spese/danni è stato assorbito dall’accoglimento dei motivi principali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il lodo arbitrale rituale è opponibile alla procedura fallimentare dalla data dell’ultima sottoscrizione, poiché da quel momento è assimilabile a una sentenza e comincia a produrre i suoi effetti.
  • Ai fini della opponibilità del lodo alla massa dei creditori non è necessario che il decreto di esecutività ex art. 825 c.p.c. sia stato emesso prima della dichiarazione di fallimento, se il lodo rituale è già venuto a esistenza prima di tale data.
  • Quando l’atto di autonomia contrattuale non chiarisca con precisione la volontà di derogare al modello dell’arbitrato rituale, il dubbio interpretativo va risolto nel senso della ritualità, attesa la natura eccezionale della deroga alla regola dell’efficacia del lodo come sentenza.
  • Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto storico asseritamente omesso deve essere indicato con precisione, insieme alla sua decisività e al momento in cui è stato dedotto nel processo; in difetto il motivo è inammissibile.
  • Le censure che in realtà denunciano una violazione di legge non possono essere rese ammissibili mediante una formale rubrica come omesso esame di fatto decisivo: occorre guardare al contenuto sostanziale della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniArbitrato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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