Cassazione Penale, Sentenza n. 10958/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze (16/11/2021) che aveva confermato la loro condanna, inflitta con giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Firenze, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva relativo alla società "Punto Verde Service s.r.l." (di cui Brunero era liquidatore e Silvia componente del consiglio di amministrazione). Con un unico motivo articolato contestano: a) la mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni del Procuratore generale nel procedimento di secondo grado (nullità a regime intermedio); b) la mancata o carente valutazione da parte della Corte di appello della richiesta difensiva di proscioglimento o, in subordine, di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice; c) insufficiente motivazione in ordine all'elemento soggettivo, sostenendo l'assenza di dolo e l'esistenza al più di colpa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, dato che dagli atti risultava la loro trasmissione telematica con indicazione del numero di procedimento, dei nomi degli imputati e della tipologia dell'atto. Le restanti doglianze sono state ritenute inammissibili perché costituivano un sindacato sul merito (riesame del fatto e della prova) non consentito in sede di legittimità; inoltre la Corte di appello aveva fornito motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, indicando le ragioni del convincimento e rispondendo alle censure rilevanti. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato per definire i motivi di impugnazione utilizzabili in Cassazione: le censure presentate erano in realtà costitute da doglianze di merito e non evidenziavano violazioni di legge, travisamenti di prova o vizi di logica tali da integrare i motivi rilevabili in sede di legittimità.
Applicato come conseguenza della declaratoria di inammissibilità: comporta l'obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una somma a favore della cassa delle ammende (quantificata in euro 3.000,00).
Massime di principio
- La mancata comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero in appello costituisce vizio solo se realmente omessa o non identificabile dagli atti: la comunicazione telematica esplicita (con riferimento al procedimento, ai nomi e alla tipologia dell'atto) esclude la nullità.
- La Corte di Cassazione non effettua un riesame libero del merito e non è sede idonea per contestare valutazioni di fatto, qualificazione delle prove o valutazioni sulla soggettività del reato che siano state adeguatamente motivate dal giudice del merito.
- Una motivazione è adeguata se è coerente, logica e risponde, anche in termini generali, alle principali censure difensive; non è necessario un esame puntuale di tutte le deduzioni se esse sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
- Le doglianze che si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle prove o di contestazione del convincimento del giudice del merito sono inammissibili in Cassazione ai sensi delle regole sul controllo di legittimità.
- In caso di inammissibilità dei ricorsi sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p., incluse spese e somma a favore della cassa delle ammende.
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