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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17134/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2009, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini IRES, diversi costi ritenuti indeducibili e altre componenti negative del reddito, con applicazione di sanzioni e interessi. La società contribuente impugnava l'atto deducendo vizi formali e sostanziali, contestando tra l'altro il disconoscimento di costi per carburanti e benzina, la deducibilità di provvigioni e intermediazioni, l'incidenza di accordi commerciali con la casa automobilistica mandante, nonché l'eccessività delle sanzioni. In primo grado l'impugnazione veniva accolta solo parzialmente. In appello principale la società insisteva per il riconoscimento dei motivi non accolti; in appello incidentale l'Ufficio riproponeva varie questioni, tra cui la legittimità del recupero di costi per carburante, sanzioni amministrative, perdite su crediti e la qualificazione di proventi da vendita di immobili dismessi. La CTR decideva in modo non coerente tra motivazione e dispositivo, e la Cassazione è stata investita dall'Agenzia con due motivi: nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, e nullità per motivazione apparente o mancante, in relazione alla mancata effettiva trattazione dei motivi dell'appello incidentale dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto superata la censura sul contrasto tra motivazione e dispositivo perché la CTR aveva emesso un'ordinanza di correzione dell'errore materiale, che rendeva privo di interesse il primo motivo. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era viziata da motivazione apparente quanto all'appello incidentale dell'Ufficio: la decisione si soffermava solo sull'appello principale della società e non esponeva alcun percorso logico-giuridico riferibile alle questioni incidentali, impedendo il controllo di legittimità. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.

    il vizio denunciato per il contrasto tra motivazione e dispositivo sarebbe stato rilevante solo se avesse impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto; nel caso concreto la correzione dell'errore materiale ha eliminato il problema e il motivo è divenuto privo di interesse.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.

    il vizio di motivazione apparente o mancante è riconducibile alla nullità della sentenza per violazione del requisito motivazionale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    violazione dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ.

    la sentenza è nulla quando manca in concreto una motivazione riconoscibile, ossia quando la motivazione è meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 366 c.p.c.

    in quanto redatto in conformità ai criteri indicati dall'art. 366 cod. proc. civ.

    il motivo di ricorso è stato ritenuto ammissibile perché formulato in modo conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza richiesti per il ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Ricorre la nullità della sentenza per vizio motivazionale solo quando la motivazione sia inesistente, meramente apparente, perplessa o caratterizzata da un contrasto irriducibile, tale da impedire il controllo sulla ratio decidendi.
  • La semplice formula di stile di rigetto o l'adesione apodittica a una delle tesi di parte non integra motivazione sufficiente se non sono esposte le ragioni logiche e giuridiche della decisione sulle specifiche censure proposte.
  • Quando il giudice d'appello omette di esaminare e motivare sulle doglianze dell'appello incidentale, la sentenza è nulla perché non consente di verificare quali questioni siano state effettivamente decise.
  • La correzione dell'errore materiale del dispositivo può rendere priva di interesse la doglianza limitata al contrasto tra motivazione e dispositivo, se elimina l'ambiguità del decisum.
  • Ai fini del controllo di legittimità, la motivazione deve essere riferibile, anche implicitamente ma in modo comprensibile, a tutte le questioni decisive devolute al giudice; in mancanza, la cassazione è necessaria con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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