Sentenza n. 631/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 8,60 inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico, pari a 8,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a quiz e conseguente mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti connessi del concorso, contestando il punteggio di 8,60 e la mancata ammissione alla prova orale. Con il primo motivo ha sostenuto che, relativamente al quesito n. 4, la risposta indicata dalla commissione come corretta fosse errata e che fosse invece corretta la risposta da lei prescelta. Con il secondo motivo, riferito al quesito n. 6, ha dedotto che, anche qualora fosse corretta la risposta individuata dalla commissione, dovesse ritenersi parimenti corretta quella fornita dalla candidata, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001, quanto alle prescrizioni sull'anonimato e sulla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione al concorso e il risarcimento in forma specifica.
La decisione
Nel corso del giudizio l'ASL ha chiesto alla commissione di riesaminare le contestazioni relative ai quesiti. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita dai candidati, procedendo alla rideterminazione della graduatoria. Per effetto dei nuovi punteggi la ricorrente ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale intervento avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e che ricorresse quindi la cessazione della materia del contendere, non la sopravvenuta carenza di interesse con conseguente improcedibilità. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, considerata la sostanziale fondatezza delle doglianze e, al contempo, la serialità del contenzioso, il tempestivo riesame amministrativo, la natura specialistica e tecnicamente discrezionale delle questioni e la definizione del giudizio in sede camerale.
Norme richiamate
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e avviso della possibile decisione camerale.
La ricorrente aveva chiesto la condanna dell'amministrazione al risarcimento in forma specifica, domanda assorbita dall'intervento amministrativo che ha consentito la riammissione alla prova orale.
La disposizione è stata invocata in via subordinata con riferimento all'anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali, senza essere esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 9 del bando di concorso
La soglia di 14 punti nella prova pratica costituisce il limite per l'ammissione alla prova orale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo atto che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, anziché l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il riesame della prova concorsuale che attribuisca un punteggio valido per tutti i candidati ai quesiti contestati e determini il superamento della soglia di ammissione all'orale soddisfa integralmente l'interesse del candidato alla prosecuzione della procedura.
- La regolazione delle spese può fondarsi sulla soccombenza virtuale dell'amministrazione quando l'intervento successivo al ricorso riconosce sostanzialmente la fondatezza della posizione del ricorrente, pur potendo il giudice compensarne una parte in ragione della complessità tecnica, della serialità del contenzioso e della pronta autotutela.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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